Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E samantha chernetich<br />
PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />
336<br />
l’Assemblée dal 26 al 29 novembre e successivamente al Sénat dal 13 al 15 dicembre.<br />
In seguito all’adozione, da parte del Senato, di alcuni emendamenti, il<br />
testo di legge fu oggetto di una <strong>sec</strong>onda lettura; il voto definitivo intervenne il<br />
20 dicembre 1974 (sia all’Assemblée che al Senato), ma per la promulgazione<br />
della nuova legge si dovette attendere la pronuncia del Conseil Constitutionnel<br />
investito della questione di legittimità a seguito dei dubbi di costituzionalità<br />
sollevati da ottantuno deputati oppositori della nuova legge.<br />
La questione posta all’attenzione del Conseil Constitutionnel riguardava,<br />
nello specifico, l’asserito contrasto tra l’enunciazione di principio contenuta<br />
nell’art. 1 della legge («La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement<br />
de la vie...») el’art. 4 («La femme enceinte que son état de santé place<br />
dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de<br />
grossesse laquelle peut être pratiquée jusqu’à la fin de la dixième semaine de<br />
grossesse»).<br />
Consentire di porre fine alla vita di un essere già concepito, malgrado il<br />
principio enunciato nell’art. 1, avrebbe configurato una violazione del diritto<br />
sancito nel Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946 (al quale rinvia il<br />
Preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958) <strong>sec</strong>ondo cui «la Nation assure<br />
à l’enfant, ... la protection de la santé ... » nonché dell’art. 2 della Convenzione<br />
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
( 2 ) (ratificato dalla Francia il 4 maggio 1974) <strong>sec</strong>ondo cui «le droit de toute<br />
personne à la vie est protégé par la loi ...».<br />
La Corte, con decisione resa il 15 gennaio 1975, dichiarò la legittimità costituzionale<br />
delle disposizioni contenute nella nuova legge sull’interruzione volontaria<br />
della gravidanza ( 3 ) che fu promulgata il 17 gennaio 1975.<br />
La legge n. 75-17 del 1975 oltre ad introdurre una nuova disciplina dell’interruzione<br />
volontaria della gravidanza ha altresì introdotto, nell’ambito del diritto<br />
<strong>penale</strong> generale una nuova nozione, quella di loi à l’essai, dichiarando<br />
nell’art. 2 «sospesa per un periodo di cinque anni a partire dalla promulgazione<br />
della presente legge, l’applicazione dei primi quattro commi dell’art. 317<br />
del codice <strong>penale</strong> qualora l’interruzione della gravidanza sia effettuata da un<br />
( 2 ) Per un’analisi delle disposizioni della Convenzione v. A. Decocq, inRev. Science Crim.,<br />
1974, 895.<br />
( 3 ) La Corte non ravvisò alcun contrasto della legge con il principio contenuto nel Preambolo<br />
della Costituzione: «... la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit<br />
pas les textes auxquels la Constitution du 4 oct.1958 fait référence dans son Préambule non plus<br />
qu’aucun des articles de la Constitution»; mentre dichiarò la propria incompetenza a valutare «...<br />
la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international».