Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Adelmo Manna<br />
Ordinario di diritto <strong>penale</strong> nell’Università di Foggia<br />
L’IMPUTABILITÀ NEL CODICE PENALE ALBANESE DEL 1995 ( 1 )<br />
Sommario: 1.L’imputabilità nell’ambito del concetto unitario di responsabilità <strong>penale</strong> e la disciplina<br />
della minore età. – 2. L’inimputabilità per vizio di mente. – 3. L’illecito <strong>penale</strong> commesso<br />
in stato di ubriachezza. – 4. Le misure sanitarie ed educative. – 5. Conclusioni.<br />
1. L’imputabilità nell’ambito del concetto unitario di responsabilità <strong>penale</strong> e<br />
la disciplina della minore età. – Il codice <strong>penale</strong> albanese, approvato con legge<br />
del 27 gennaio 1995, n. 7895, ed entrato in vigore il 1 o giugno 1995, ha successivamente<br />
ricevuto diverse modifiche, per cui il testo cui ci riferiamo è quello<br />
aggiornato al 30 giugno <strong>2006</strong> ( 2 ).<br />
Nostro compito è quello di analizzare la disciplina relativa all’imputabilità,<br />
che è contenuta nel capo <strong>sec</strong>ondo della parte generale, intitolato: «Della responsabilità<br />
<strong>penale</strong>».<br />
In questo capo è ricompresa la previsione sia del nesso causale (art. 13),<br />
che di quattro istituti tradizionalmente classificati tra le scriminanti, ovverosia<br />
la legittima difesa (art. 19), lo stato di necessità (art. 20), l’esercizio di un dirittoel’adempimento<br />
di un dovere (art. <strong>21</strong>), sia, infine, della colpevolezza (art.<br />
14), nelle sue due forme del dolo (art. 15) e della colpa (art. 16), nonché dell’imputabilità,<br />
nei suoi aspetti relativi alla minore età (art. 12), al vizio di mente<br />
(art. 17) ed alla ubriachezza (art. 18).<br />
Da questa collocazione sistematica sembra quindi potersi arguire che per il<br />
legislatore albanese la «responsabilità <strong>penale</strong>» rappresenti una sorta di «Oberbegriff»,<br />
entro il quale ricomprendere questioni attinenti sia al «fatto», che al-<br />
( 1 ) Testo con l’aggiunta delle note della Relazione al X Forum storico penalistico su: «Dal<br />
codice <strong>penale</strong> del Canton Ticino (1816) al codice <strong>penale</strong> albanese (1995). Com’è cambiato il diritto<br />
<strong>penale</strong>».<br />
( 2 ) Cfr. Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania (trad. di Bertoli), in Dir. Pen. XXI Sec.,<br />
<strong>2006</strong>. 2<strong>21</strong>