02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

280<br />

di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, se ha inflitto una pena inferiore ad un anno di reclusione,<br />

può stabilire la sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e la sua sostituzione con l’obbligo<br />

di un lavoro di pubblica utilità.<br />

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata da quaranta a duecentoquaranta ore e consiste<br />

nella prestazione da parte del condannato di un lavoro, non retribuito, a favore di un interesse<br />

pubblico o di un’associazione individuata nel provvedimento del tribunale.<br />

Questo obbligo non può essere imposto quando il condannato rifiuta la sospensione in dibattimento.<br />

Il lavoro di pubblico interesse si svolge nell’arco di sei mesi.<br />

Il tribunale stabilisce con il provvedimento le ore di lavoro, nonché i giorni della settimana<br />

in cui viene svolto.<br />

Conclusosi il lavoro, la pena si considera come mai esistita.<br />

Tale sospensione segue le regole stabilite negli articoli 61 e 62 del presente codice.<br />

64. Liberazione condizionale anticipata ( 17 ). – Il condannato a pena detentiva può essere liberato<br />

anticipatamente dall’espiazione della pena sotto condizione e solo per motivi speciali, allorché<br />

con il suo comportamento e il lavoro dimostrino che con l’espiazione della pena è stato raggiunto<br />

l’obiettivo della sua educazione, e sempre che abbia scontato:<br />

– almeno metà della pena inflitta per la contravvenzione <strong>penale</strong>;<br />

– almeno due terzi della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione fino a cinque<br />

anni;<br />

– almeno tre quarti della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a<br />

venticinque anni.<br />

Non è computato nella pena espiata il periodo di tempo oggetto di amnistia o di perdono.<br />

Non è ammessa la liberazione condizionale anticipata per il condannato recidivo di crimini<br />

commessi con dolo.<br />

Il tribunale revoca la liberazione condizionale anticipata, applicando le disposizioni sul cumulo<br />

delle pene, quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />

condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />

65. – Non è ammessa la liberazione anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo.<br />

Solo in casi eccezionali il condannato all’ergastolo può essere liberato anticipatamente a<br />

condizione che:<br />

abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione e, durante l’espiazione della pena,<br />

abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga raggiunto l’obiettivo della sua educazione.<br />

Capo VIII<br />

DELL’ESTINZIONE DELL’AZIONE PENALE,<br />

DELLE PENE E DELLA LORO MANCATA ESECUZIONE<br />

66. Prescrizione dell’azione <strong>penale</strong>. – Non può essere intrapresa un’azione <strong>penale</strong> quando<br />

dalla commissione del fatto e fino al momento del fermo sono trascorsi:<br />

( 17 ) Articolo modificato dall’art. 7 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!