Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
280<br />
di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, se ha inflitto una pena inferiore ad un anno di reclusione,<br />
può stabilire la sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e la sua sostituzione con l’obbligo<br />
di un lavoro di pubblica utilità.<br />
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata da quaranta a duecentoquaranta ore e consiste<br />
nella prestazione da parte del condannato di un lavoro, non retribuito, a favore di un interesse<br />
pubblico o di un’associazione individuata nel provvedimento del tribunale.<br />
Questo obbligo non può essere imposto quando il condannato rifiuta la sospensione in dibattimento.<br />
Il lavoro di pubblico interesse si svolge nell’arco di sei mesi.<br />
Il tribunale stabilisce con il provvedimento le ore di lavoro, nonché i giorni della settimana<br />
in cui viene svolto.<br />
Conclusosi il lavoro, la pena si considera come mai esistita.<br />
Tale sospensione segue le regole stabilite negli articoli 61 e 62 del presente codice.<br />
64. Liberazione condizionale anticipata ( 17 ). – Il condannato a pena detentiva può essere liberato<br />
anticipatamente dall’espiazione della pena sotto condizione e solo per motivi speciali, allorché<br />
con il suo comportamento e il lavoro dimostrino che con l’espiazione della pena è stato raggiunto<br />
l’obiettivo della sua educazione, e sempre che abbia scontato:<br />
– almeno metà della pena inflitta per la contravvenzione <strong>penale</strong>;<br />
– almeno due terzi della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione fino a cinque<br />
anni;<br />
– almeno tre quarti della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a<br />
venticinque anni.<br />
Non è computato nella pena espiata il periodo di tempo oggetto di amnistia o di perdono.<br />
Non è ammessa la liberazione condizionale anticipata per il condannato recidivo di crimini<br />
commessi con dolo.<br />
Il tribunale revoca la liberazione condizionale anticipata, applicando le disposizioni sul cumulo<br />
delle pene, quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />
condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />
65. – Non è ammessa la liberazione anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo.<br />
Solo in casi eccezionali il condannato all’ergastolo può essere liberato anticipatamente a<br />
condizione che:<br />
abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione e, durante l’espiazione della pena,<br />
abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga raggiunto l’obiettivo della sua educazione.<br />
Capo VIII<br />
DELL’ESTINZIONE DELL’AZIONE PENALE,<br />
DELLE PENE E DELLA LORO MANCATA ESECUZIONE<br />
66. Prescrizione dell’azione <strong>penale</strong>. – Non può essere intrapresa un’azione <strong>penale</strong> quando<br />
dalla commissione del fatto e fino al momento del fermo sono trascorsi:<br />
( 17 ) Articolo modificato dall’art. 7 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.