02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

330<br />

oppure compiere altre azioni allo scopo di non far eseguire o di ostacolare l’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

sentenza del tribunale, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

320/a. Mancata e<strong>sec</strong>uzione della sentenza del tribunale in assenza di cause giustificabili ( 133 ). –<br />

Omettere di eseguire una sentenza <strong>penale</strong> o civile del tribunale, in assenza di cause giustificabili,<br />

da parte dell’impiegato incaricato dell’e<strong>sec</strong>uzione dei provvedimenti, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro oppure per qualunque altra utilità, data o promessa,<br />

nonché per favorire persone che hanno un interesse nell’omissione dell’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

sentenza, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

3<strong>21</strong>. Azioni in contrasto con una sentenza del tribunale. – Compiere azioni in contrasto con<br />

una sentenza del tribunale e che si connettono agli obblighi derivanti dalle pene accessorie inflitte<br />

da essa, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

322. Distruzione di sigilli e di segni. – La distruzione dolosa di sigilli e di altri segni, posti su<br />

diversi oggetti dagli organi inquirenti e giudiziari, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

323. Allontanamento dal luogo di detenzione. – L’allontanamento del fermato, arrestato o<br />

condannato alla pena detentiva dal luogo di detenzione obbligatoria, oppure durante il suo trasferimento<br />

da un luogo all’altro, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Quando il fatto è compiuto con l’uso della violenza o di armi, di sostanze incendiarie, esplosive<br />

e velenose, questo è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

324. Aiuto ad un detenuto per il suo allontanamento. – Prestare al fermato, all’arrestato o al<br />

detenuto consigli, informazioni o mezzi, allo scopo di farlo allontanare dal luogo di detenzione<br />

obbligatoria, è punito con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando l’aiuto viene prestato da chi è incaricato della custodia, della sorveglianza o del trasferimento,<br />

ovvero da chi, in ragione della propria funzione, ha il diritto di accedere negli istituti<br />

di detenzione oppure di avere rapporti con il fermato, l’arrestato o il detenuto, questo è punito<br />

con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Capo X<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CHE LEDONO LE LIBERE ELEZIONI<br />

E IL SISTEMA DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI<br />

325. Impedimento a soggetti nelle elezioni di organi rappresentativi. – Impedire, con l’uso<br />

della violenza, oppure con ogni altra modalità, ai soggetti operanti nelle elezioni di svolgere re-<br />

( 133 ) Articolo aggiunto dall’art. 78 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!