02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

7. In queste nostre note introduttive al codice <strong>penale</strong> albanese ci siamo soffermati<br />

solo sulle disposizioni più significative o problematiche della Parte generale<br />

dello stesso, privilegiandone i princìpi e le linee di fondo rispetto alle<br />

norme incriminatrici della Parte speciale. In riferimento a quest’ultima, si dovrebbe<br />

non solo effettuare un’esegesi coordinata delle singole disposizioni, ma<br />

anche interrogarsi sulla loro ratio, sul bene protetto e sulla razionalità delle<br />

scelte di politica criminale sottese, senza, peraltro, trascurare il linguaggio dell’espressione<br />

giuridica. Così, e solo a mero esempio, non può non rilevarsi, e<br />

con stupore, come l’infanticidio doloso (art. 81) costituisca una mera contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni: la stessa sanzione prevista, scegliamo a caso, per la lesione lieve<br />

dolosa (art. 89) ovvero per la sostituzione colposa di minori (art. 128).<br />

In ogni modo, ed alla stregua di quanto finora siamo andati esponendo, appare<br />

doveroso trarre alcune riflessioni conclusive.<br />

Il codice albanese del 1995 ha indubbiamente il pregio, dopo mezzo <strong>sec</strong>olo<br />

di rigido autoritarismo, di avere delineato un diritto <strong>penale</strong> a matrice democratica,<br />

propria di uno Stato di diritto, e non più mezzo repressivo a disposizione<br />

di chi detiene il potere onde eliminare ogni avversario ed ogni dissenso,<br />

ma ove il rispetto dei diritti dell’uomo siano posti in primo piano. Un diritto<br />

<strong>penale</strong> peraltro moderno, sulla falsariga di quello, dogmaticamente evoluto e<br />

storicamente consolidato, proprio delle democrazie occidentali, con piena<br />

adesione ai princìpi di legalità e di colpevolezza (rimarchiamo come siano assenti<br />

ipotesi di responsabilità oggettiva).<br />

A questa tensione ideale altamente apprezzabile, tuttavia, non corrisponde<br />

un testo normativo sempre adeguato, e questo su distinti settori. Il primo è<br />

quello di una Parte generale che non possiamo certo definire completa: come<br />

dire che sono state poste le basi, le linee portanti della struttura, ma la cui<br />

costruzione non appare ancora ben rifinita, con istituti oramai consueti del<br />

diritto <strong>penale</strong> moderno e contemporaneo che non trovano disciplina alcuna:<br />

e che il sacrosanto divieto dell’analogia in campo <strong>penale</strong> non consente di colmare.<br />

Il <strong>sec</strong>ondo è rappresentato da un articolato troppo spesso non rigoroso dal<br />

punto di vista formale, con iati e contraddizioni ovvero con proposizioni che<br />

forse, e qui il dubbio ci ha assalito varie volte, non hanno reso compiutamente<br />

o non hanno reso affatto l’intenzione del legislatore, o – peggio – della cui portata<br />

e del cui significato nel complesso dell’impianto <strong>penale</strong> il legislatore stesso<br />

non s’è avveduto. In altri termini, un linguaggio giuridico poco preciso, che<br />

avrebbe richiesto una maggiore riflessione ed attenzione.<br />

Il terzo profilo è costituito da una discrezionalità giudiziale di notevolissi-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!