Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
paolo pittaro<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
7. In queste nostre note introduttive al codice <strong>penale</strong> albanese ci siamo soffermati<br />
solo sulle disposizioni più significative o problematiche della Parte generale<br />
dello stesso, privilegiandone i princìpi e le linee di fondo rispetto alle<br />
norme incriminatrici della Parte speciale. In riferimento a quest’ultima, si dovrebbe<br />
non solo effettuare un’esegesi coordinata delle singole disposizioni, ma<br />
anche interrogarsi sulla loro ratio, sul bene protetto e sulla razionalità delle<br />
scelte di politica criminale sottese, senza, peraltro, trascurare il linguaggio dell’espressione<br />
giuridica. Così, e solo a mero esempio, non può non rilevarsi, e<br />
con stupore, come l’infanticidio doloso (art. 81) costituisca una mera contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni: la stessa sanzione prevista, scegliamo a caso, per la lesione lieve<br />
dolosa (art. 89) ovvero per la sostituzione colposa di minori (art. 128).<br />
In ogni modo, ed alla stregua di quanto finora siamo andati esponendo, appare<br />
doveroso trarre alcune riflessioni conclusive.<br />
Il codice albanese del 1995 ha indubbiamente il pregio, dopo mezzo <strong>sec</strong>olo<br />
di rigido autoritarismo, di avere delineato un diritto <strong>penale</strong> a matrice democratica,<br />
propria di uno Stato di diritto, e non più mezzo repressivo a disposizione<br />
di chi detiene il potere onde eliminare ogni avversario ed ogni dissenso,<br />
ma ove il rispetto dei diritti dell’uomo siano posti in primo piano. Un diritto<br />
<strong>penale</strong> peraltro moderno, sulla falsariga di quello, dogmaticamente evoluto e<br />
storicamente consolidato, proprio delle democrazie occidentali, con piena<br />
adesione ai princìpi di legalità e di colpevolezza (rimarchiamo come siano assenti<br />
ipotesi di responsabilità oggettiva).<br />
A questa tensione ideale altamente apprezzabile, tuttavia, non corrisponde<br />
un testo normativo sempre adeguato, e questo su distinti settori. Il primo è<br />
quello di una Parte generale che non possiamo certo definire completa: come<br />
dire che sono state poste le basi, le linee portanti della struttura, ma la cui<br />
costruzione non appare ancora ben rifinita, con istituti oramai consueti del<br />
diritto <strong>penale</strong> moderno e contemporaneo che non trovano disciplina alcuna:<br />
e che il sacrosanto divieto dell’analogia in campo <strong>penale</strong> non consente di colmare.<br />
Il <strong>sec</strong>ondo è rappresentato da un articolato troppo spesso non rigoroso dal<br />
punto di vista formale, con iati e contraddizioni ovvero con proposizioni che<br />
forse, e qui il dubbio ci ha assalito varie volte, non hanno reso compiutamente<br />
o non hanno reso affatto l’intenzione del legislatore, o – peggio – della cui portata<br />
e del cui significato nel complesso dell’impianto <strong>penale</strong> il legislatore stesso<br />
non s’è avveduto. In altri termini, un linguaggio giuridico poco preciso, che<br />
avrebbe richiesto una maggiore riflessione ed attenzione.<br />
Il terzo profilo è costituito da una discrezionalità giudiziale di notevolissi-<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
<strong>21</strong>7