Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
286<br />
personale sanitario, nonché la mancata applicazione della terapia o delle indicazioni del medico<br />
da parte del personale sanitario o farmaceutico, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />
pena detentiva fino a cinque anni, quando ha causato un danno grave alla salute, ha messo in<br />
pericolo la vita della persona oppure ha causato il suo decesso.<br />
Il medesimo fatto è punito con la pena detentiva da tre a sette anni, quando ha causato l’infezione<br />
dei malati con il virus HIV/AIDS.<br />
97. Omissione di soccorso. – L’omissione di soccorso, senza un motivo ragionevole, da parte<br />
di chi, per legge oppure a causa del suo dovere era tenuto ad effettuarlo, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni,<br />
quando ne è derivato un danno grave per salute, la messa in pericolo della vita ovvero la morte.<br />
98. Omissione di soccorso da parte del capitano della nave. – L’omissione di soccorso da parte<br />
del capitano della nave, nei confronti delle persone che stanno annegando in mare oppure in altre<br />
acque, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a quattro anni,<br />
quando questo soccorso poteva essere effettuato senza pericolo serio per la nave, l’equipaggio e<br />
i viaggiatori.<br />
99. Provocazione di suicidio. – Provocare il suicidio oppure il tentato suicidio, a causa del<br />
maltrattamento sistematico oppure di altri comportamenti sistematici gravemente lesivi della dignità,<br />
da parte di chi ha il soggetto offeso alle proprie dipendenze materiali o sotto qualunque<br />
forma di dipendenza, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />
anni.<br />
Sezione VI<br />
Dei crimini sessuali<br />
100. Rapporti sessuali od omosessuali con un minore ( 29 ). – Commettere rapporti sessuali od<br />
omosessuali con un minore, che non ha compiuto gli anni quattordici, oppure con un minore<br />
che non ha raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />
Quando il rapporto sessuale od omosessuale è compiuto in concorso o più di una volta, oppure<br />
con l’uso della violenza, ovvero quando abbia cagionato al minore offeso gravi conseguenze<br />
per la salute, è punito con la pena detentiva da quindici a venticinque anni.<br />
Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte oppure il suicidio del minore, è<br />
punito con la pena detentiva non inferiore a venti anni.<br />
101. Rapporti sessuali od omosessuali compiuti con l’uso della violenza con un minore di età<br />
compresa tra i quattordici e i diciotto anni ( 30 ). – Compiere rapporti sessuali od omosessuali con<br />
l’uso della violenza, con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e che abbia<br />
raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />
( 29 ) Articolo modificato dall’art. 15 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 30 ) Articolo modificato dall’art. 16 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.