02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

286<br />

personale sanitario, nonché la mancata applicazione della terapia o delle indicazioni del medico<br />

da parte del personale sanitario o farmaceutico, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni, quando ha causato un danno grave alla salute, ha messo in<br />

pericolo la vita della persona oppure ha causato il suo decesso.<br />

Il medesimo fatto è punito con la pena detentiva da tre a sette anni, quando ha causato l’infezione<br />

dei malati con il virus HIV/AIDS.<br />

97. Omissione di soccorso. – L’omissione di soccorso, senza un motivo ragionevole, da parte<br />

di chi, per legge oppure a causa del suo dovere era tenuto ad effettuarlo, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni,<br />

quando ne è derivato un danno grave per salute, la messa in pericolo della vita ovvero la morte.<br />

98. Omissione di soccorso da parte del capitano della nave. – L’omissione di soccorso da parte<br />

del capitano della nave, nei confronti delle persone che stanno annegando in mare oppure in altre<br />

acque, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a quattro anni,<br />

quando questo soccorso poteva essere effettuato senza pericolo serio per la nave, l’equipaggio e<br />

i viaggiatori.<br />

99. Provocazione di suicidio. – Provocare il suicidio oppure il tentato suicidio, a causa del<br />

maltrattamento sistematico oppure di altri comportamenti sistematici gravemente lesivi della dignità,<br />

da parte di chi ha il soggetto offeso alle proprie dipendenze materiali o sotto qualunque<br />

forma di dipendenza, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />

anni.<br />

Sezione VI<br />

Dei crimini sessuali<br />

100. Rapporti sessuali od omosessuali con un minore ( 29 ). – Commettere rapporti sessuali od<br />

omosessuali con un minore, che non ha compiuto gli anni quattordici, oppure con un minore<br />

che non ha raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

Quando il rapporto sessuale od omosessuale è compiuto in concorso o più di una volta, oppure<br />

con l’uso della violenza, ovvero quando abbia cagionato al minore offeso gravi conseguenze<br />

per la salute, è punito con la pena detentiva da quindici a venticinque anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte oppure il suicidio del minore, è<br />

punito con la pena detentiva non inferiore a venti anni.<br />

101. Rapporti sessuali od omosessuali compiuti con l’uso della violenza con un minore di età<br />

compresa tra i quattordici e i diciotto anni ( 30 ). – Compiere rapporti sessuali od omosessuali con<br />

l’uso della violenza, con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e che abbia<br />

raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

( 29 ) Articolo modificato dall’art. 15 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 30 ) Articolo modificato dall’art. 16 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!