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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

246<br />

La sospensione condizionale, dato l’espresso richiamo della rubrica dell’art.<br />

59, riguarda la sola pena detentiva, essendo invece escluse dal suo ambito di<br />

operatività sia la pena pecuniaria che le pene accessorie.<br />

Si tratta per l’ennesima volta di una scelta non in linea con l’esperienza italiana<br />

(almeno quella attuale, dato che nel testo originario del codice Rocco e<br />

fino al 1990 si escludeva la sospensione delle pene accessorie), ma conforme a<br />

quella operata da una parte consistente degli ordinamenti europei.<br />

In sede di commento sul punto, non posso nascondere che trovo coerente<br />

e condivisibile l’opzione restrittiva adottata, in quanto ho sempre trovato singolare<br />

l’estensione della sospensione a pene completamente diverse da quella<br />

per cui l’istituto era stato pensato in una chiave specialpreventiva: l’effetto<br />

potenzialmente desocializzante del carcere, che si mira così ad evitare almeno<br />

di fronte alla commissione di reati non gravi, non si estende certamente a<br />

sanzioni che consistono nel versamento di una somma di denaro o nell’interdizione<br />

all’esercizio di determinate attività che tuttavia non limita la libertà,<br />

sicché in questi ultimi casi si ha solo una forma di indulgenzialismo irrazionale;<br />

è allora condivisibile, invece, la scelta del nostro legislatore in relazione alle<br />

sanzioni di competenza del giudice di pace, la cui sospendibilità proprio<br />

per queste ragioni è stata negata, anche se in tal modo si sono creati imbarazzanti<br />

squilibri rispetto al regime vigente per i reati di competenza dei giudici<br />

togati ( 16 ).<br />

Come in Italia, la sospensione non consegue automaticamente alla condanna<br />

ad una pena inferiore al massimo stabilito, ma il giudice deve tenere conto<br />

della pericolosità della persona – che deve essere lieve – e delle modalità di<br />

commissione del reato.<br />

Nel cercare di concretizzare questi criteri, i commentatori albanesi fanno<br />

riferimento all’esistenza di motivi di valore sociale, alla presenza di attenuanti<br />

o di forme di turbamento psichico, nonché a comportamenti successivi alla<br />

commissione del fatto, come l’intento di limitarne le conseguenze dannose ( 17 ).<br />

Un ultimo aspetto della disciplina complessiva che merita un cenno è quello<br />

della revoca della sospensione, che interviene, <strong>sec</strong>ondo quanto disposto<br />

( 16 ) Per tutti, sul punto, Mattevi, Caratteri generali del sistema sanzionatorio del giudice di<br />

pace e disciplina della pena pecuniaria. Il Giudice di pace. Quaderni, n. 6, 2005, 25 ss.; Brunelli,<br />

Il congedo della pena detentiva nel microcosmo integrato del diritto <strong>penale</strong> «mite», inScalfati<br />

(a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia <strong>penale</strong>, Padova, 2001, 404.<br />

( 17 ) Cfr. Ceka, La sospensione condizionale della pena: confronti tra Italia e Albania, Tesi di<br />

laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Anno Accademico<br />

2005-<strong>2006</strong>, 45 ss.

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