Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
gabriele fornasari<br />
Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
che siano invece titolari di cospicui patrimoni di provenienza illecita che possono<br />
essere tenuti celati alle autorità di controllo.<br />
Un rilievo analogo, purtroppo, non è del tutto fuori luogo nemmeno in riferimento<br />
alla nostra esperienza, e personalmente credo che si debba usare<br />
qualche cautela anche in Italia prima di introdurre con entusiasmo la pena pecuniaria<br />
per tassi giornalieri, almeno in relazione al diritto <strong>penale</strong> delle persone<br />
fisiche.<br />
La ragione è duplice, incidentale per un aspetto, strutturale per l’altro.<br />
Il piano incidentale concerne appunto la difficoltà di trarre dai documenti<br />
dell’amministrazione tributaria (italiana) un quadro certo delle capacità economiche<br />
degli autori dei reati; il piano strutturale ha a che vedere con la circostanza<br />
che nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui l’autore del reato è un soggetto<br />
privo di reddito (perché disoccupato, studente, casalinga, emarginato sociale)<br />
il sistema dei tassi giornalieri non può che condurre all’uso di presunzioni,<br />
come del resto viene pacificamente ammesso nell’ambito, per esempio, dell’esperienza<br />
tedesca, sicché si considera il reddito di cui disporrebbe se avesse<br />
un’attività lavorativa o quello di cui dispone la sua sfera famigliare, con buona<br />
pace del principio di personalità della responsabilità <strong>penale</strong> ( 10 ).<br />
Per completare, almeno ai fini di questo contributo, il discorso sulle modalità<br />
di applicazione delle pene, mi sembra significativo segnalare la disposizione<br />
dell’art. 34, che prevede, ai commi 8 e seguenti, un meccanismo di conversione<br />
della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva, con limiti massimi<br />
tutt’altro che irrilevanti, tre anni per i delitti, un anno per le contravvenzioni, e<br />
con la concessione che la pena detentiva convertita non può comunque superare<br />
il massimo previsto per il reato commesso.<br />
Anche se vi sono altri ordinamenti che tuttora prevedono meccanismi di<br />
conversione di questo tipo, reputo preferibile la situazione normativa del nostro<br />
ordinamento, dove, pur se per intervento della Corte Costituzionale prima<br />
che del legislatore, il mancato pagamento della pena pecuniaria dà luogo<br />
alla conversione in pene non detentive ( 11 ).<br />
In realtà, la soluzione migliore dovrebbe essere nel senso di tenere conto<br />
delle ragioni per cui il pagamento non è avvenuto, poiché, seè sensato non imporre<br />
l’afflittività del carcere a chi ha la sola colpa di non essere materialmente<br />
( 10 ) Si possono vedere, per i necessari rilievi sul punto, Tröndle-Fischer, Strafgesetzbuch<br />
und Nebengesetze, 51 a Aufl., München, 2003, 308 ss.; Kindhäuser, Strafgesetzbuch. Lehr-und<br />
Praxiskommentar, 2 a Aufl., Baden Baden, 2005, 229.<br />
( 11 ) Come noto, la Corte dichiarò illegittimo l’originario art. 136 c.p. (sent. 131/79), che fu<br />
poi riscritto per effetto dell’art. 101 della l. 689/81.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
243