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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

che siano invece titolari di cospicui patrimoni di provenienza illecita che possono<br />

essere tenuti celati alle autorità di controllo.<br />

Un rilievo analogo, purtroppo, non è del tutto fuori luogo nemmeno in riferimento<br />

alla nostra esperienza, e personalmente credo che si debba usare<br />

qualche cautela anche in Italia prima di introdurre con entusiasmo la pena pecuniaria<br />

per tassi giornalieri, almeno in relazione al diritto <strong>penale</strong> delle persone<br />

fisiche.<br />

La ragione è duplice, incidentale per un aspetto, strutturale per l’altro.<br />

Il piano incidentale concerne appunto la difficoltà di trarre dai documenti<br />

dell’amministrazione tributaria (italiana) un quadro certo delle capacità economiche<br />

degli autori dei reati; il piano strutturale ha a che vedere con la circostanza<br />

che nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui l’autore del reato è un soggetto<br />

privo di reddito (perché disoccupato, studente, casalinga, emarginato sociale)<br />

il sistema dei tassi giornalieri non può che condurre all’uso di presunzioni,<br />

come del resto viene pacificamente ammesso nell’ambito, per esempio, dell’esperienza<br />

tedesca, sicché si considera il reddito di cui disporrebbe se avesse<br />

un’attività lavorativa o quello di cui dispone la sua sfera famigliare, con buona<br />

pace del principio di personalità della responsabilità <strong>penale</strong> ( 10 ).<br />

Per completare, almeno ai fini di questo contributo, il discorso sulle modalità<br />

di applicazione delle pene, mi sembra significativo segnalare la disposizione<br />

dell’art. 34, che prevede, ai commi 8 e seguenti, un meccanismo di conversione<br />

della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva, con limiti massimi<br />

tutt’altro che irrilevanti, tre anni per i delitti, un anno per le contravvenzioni, e<br />

con la concessione che la pena detentiva convertita non può comunque superare<br />

il massimo previsto per il reato commesso.<br />

Anche se vi sono altri ordinamenti che tuttora prevedono meccanismi di<br />

conversione di questo tipo, reputo preferibile la situazione normativa del nostro<br />

ordinamento, dove, pur se per intervento della Corte Costituzionale prima<br />

che del legislatore, il mancato pagamento della pena pecuniaria dà luogo<br />

alla conversione in pene non detentive ( 11 ).<br />

In realtà, la soluzione migliore dovrebbe essere nel senso di tenere conto<br />

delle ragioni per cui il pagamento non è avvenuto, poiché, seè sensato non imporre<br />

l’afflittività del carcere a chi ha la sola colpa di non essere materialmente<br />

( 10 ) Si possono vedere, per i necessari rilievi sul punto, Tröndle-Fischer, Strafgesetzbuch<br />

und Nebengesetze, 51 a Aufl., München, 2003, 308 ss.; Kindhäuser, Strafgesetzbuch. Lehr-und<br />

Praxiskommentar, 2 a Aufl., Baden Baden, 2005, 229.<br />

( 11 ) Come noto, la Corte dichiarò illegittimo l’originario art. 136 c.p. (sent. 131/79), che fu<br />

poi riscritto per effetto dell’art. 101 della l. 689/81.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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