Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
documenti di un archivio o di una biblioteca, nonché l’eliminazione o il furto di documenti che<br />
rivestono un’importanza particolare, in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
Il furto dei documenti di un archivio o di una biblioteca che rivestono un’importanza particolare,<br />
ovvero la loro esportazione in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
192/b. Interferenza nelle comunicazioni tramite computer ( 80 ). – L’interferenza, in qualunque<br />
forma, nelle comunicazioni e nei programmi dei computer, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />
fino a sette anni.<br />
Sezione IX<br />
Degli illeciti penali in tema di fallimento<br />
193. Fallimento provocato. – Portare dolosamente la persona giuridica allo stato di fallimento<br />
è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
194. Occultamento dello stato di fallimento. – L’instaurazione da parte della persona giuridica<br />
di relazioni economiche commerciali con terzi, allo scopo di occultare lo stato di fallimento, è<br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
195. Occultamento del patrimonio dopo il fallimento. – L’occultamento del patrimonio dopo<br />
il fallimento della persona giuridica, allo scopo di eludere le sue conseguenze, è punito con la<br />
pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sette anni.<br />
196. Violazione di obblighi. – La violazione da parte della persona giuridica degli obblighi<br />
che gravano su di essa in caso di fallimento costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la<br />
pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
Sezione X<br />
Esercizio abusivo di giochi d’azzardo<br />
197. Organizzazione di lotterie abusive. – L’organizzazione di lotterie, di giochi d’azzardo o<br />
del gioco con le carte, in contrasto con le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva.<br />
198. Messa a disposizione di locali per giochi abusivi. – Mettere a disposizione locali per l’organizzazione<br />
o per il gioco di lotterie, giochi d’azzardo o di giochi con le carte, in contrasto con<br />
le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />
( 80 ) Articolo aggiunto dall’art. 53 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
305