02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

documenti di un archivio o di una biblioteca, nonché l’eliminazione o il furto di documenti che<br />

rivestono un’importanza particolare, in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il furto dei documenti di un archivio o di una biblioteca che rivestono un’importanza particolare,<br />

ovvero la loro esportazione in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

192/b. Interferenza nelle comunicazioni tramite computer ( 80 ). – L’interferenza, in qualunque<br />

forma, nelle comunicazioni e nei programmi dei computer, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />

fino a sette anni.<br />

Sezione IX<br />

Degli illeciti penali in tema di fallimento<br />

193. Fallimento provocato. – Portare dolosamente la persona giuridica allo stato di fallimento<br />

è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

194. Occultamento dello stato di fallimento. – L’instaurazione da parte della persona giuridica<br />

di relazioni economiche commerciali con terzi, allo scopo di occultare lo stato di fallimento, è<br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

195. Occultamento del patrimonio dopo il fallimento. – L’occultamento del patrimonio dopo<br />

il fallimento della persona giuridica, allo scopo di eludere le sue conseguenze, è punito con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sette anni.<br />

196. Violazione di obblighi. – La violazione da parte della persona giuridica degli obblighi<br />

che gravano su di essa in caso di fallimento costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Sezione X<br />

Esercizio abusivo di giochi d’azzardo<br />

197. Organizzazione di lotterie abusive. – L’organizzazione di lotterie, di giochi d’azzardo o<br />

del gioco con le carte, in contrasto con le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva.<br />

198. Messa a disposizione di locali per giochi abusivi. – Mettere a disposizione locali per l’organizzazione<br />

o per il gioco di lotterie, giochi d’azzardo o di giochi con le carte, in contrasto con<br />

le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

( 80 ) Articolo aggiunto dall’art. 53 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

305

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!