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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

270<br />

abbia agito esercitando i diritti o adempiendo i doveri imposti dalla legge o da un ordine dato<br />

da persona competente, salvo le ipotesi in cui l’ordine sia palesemente illegittimo.<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> commesso consegua ad un ordine illegittimo, ne risponde la persona<br />

che ha impartito l’ordine.<br />

Capo III<br />

DEL TENTATIVO<br />

22. Significato del tentativo. – L’illecito <strong>penale</strong> si considera tentato quando, nonostante<br />

l’agente compia atti diretti a commetterlo, esso s’interrompe e non si conclude per circostanze<br />

indipendenti dalla volontà dell’agente.<br />

23. Responsabilità derivante dal tentativo. – Chi tenta di commettere un crimine ne risponde.<br />

Il tribunale, tenuto conto del grado di similarità della conseguenza e delle cause per cui il<br />

crimine è rimasto allo stadio del tentativo, attenua la pena e può abbassarla al di sotto del minimo<br />

previsto dalla legge oppure individua una specie di pena più tenue di quella prevista dalla<br />

legge.<br />

24. Desistenza dalla commissione di un illecito <strong>penale</strong>. – Non è penalmente responsabile<br />

l’agente che volontariamente e definitivamente desiste dalla commissione dell’illecito <strong>penale</strong>,<br />

nonostante abbia la possibilità di commetterlo.<br />

Quando gli atti finora compiuti comprendono gli elementi di un altro illecito <strong>penale</strong>, l’agente<br />

risponde del fatto commesso.<br />

Capo IV<br />

DEL CONCORSO DI PERSONE NELLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI<br />

25. Significato del concorso. – Il concorso è la commissione di un illecito <strong>penale</strong> da parte di<br />

dueopiù persone in comune accordo tra loro.<br />

26. Concorrenti. – Si considerano concorrenti nella commissione di un illecito <strong>penale</strong>: gli organizzatori,<br />

gli e<strong>sec</strong>utori, gli istigatori e gli ausiliatori.<br />

Sono organizzatori coloro che organizzano e dirigono l’attività per la commissione di un illecito<br />

<strong>penale</strong>.<br />

Sono e<strong>sec</strong>utori coloro che compiono atti diretti alla realizzazione di un illecito <strong>penale</strong>.<br />

Sono istigatori coloro che incitano gli altri concorrenti alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>.<br />

Sono ausiliatori coloro che attraverso consigli, direttive, predisposizione di strumenti, eliminazione<br />

degli ostacoli, promesse di nascondere i concorrenti, le tracce o gli oggetti che derivano<br />

dall’illecito <strong>penale</strong>, favoriscono la sua commissione.<br />

27. Responsabilità dei concorrenti. – Organizzatori, istigatori, ausiliatori sono responsabili al<br />

pari degli e<strong>sec</strong>utori per l’illecito <strong>penale</strong> da loro commesso.<br />

Per la determinazione della pena dei concorrenti, il tribunale deve tener conto del grado di<br />

partecipazione di ciascuno e del ruolo avuto nella commissione dell’illecito <strong>penale</strong>.

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