02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

49. – Il tribunale, indipendentemente dalle circostanze menzionate nell’articolo 48 del presente<br />

codice, può prendere in considerazione anche altre circostanze, che giustificano l’attenuazione<br />

della pena, tenuto conto dell’arco di tempo relativo alla loro sussistenza.<br />

50. Circostanze aggravanti ( 15 ). – Aggravano la pena le seguenti circostanze:<br />

a) l’avere agito per motivi futili;<br />

b) l’avere commesso il fatto per accollare la responsabilità ad un altro o per occultarne la<br />

responsabilità <strong>penale</strong>, per evitare la condanna per un altro illecito <strong>penale</strong>, per realizzare ovvero<br />

per conseguire o per assicurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o materiale di qualsiasi<br />

tipo;<br />

c) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> con crudeltà e ferocia;<br />

d) l’avere commesso un crimine dopo l’irrogazione della pena per un crimine in precedenza<br />

commesso;<br />

e) l’avere commesso atti che aggravano o estendono le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

f) l’avere commesso il fatto abusando di una funzione pubblica o religiosa;<br />

g) l’avere commesso il fatto contro minori, donne incinte o persone che per diversi motivi<br />

non possono difendersi;<br />

h) l’avere commesso il fatto nei confronti di rappresentanti di altri Stati;<br />

i) l’avere commesso il fatto approfittando delle relazioni familiari, d’amicizia e di ospitalità;<br />

l) l’avere agito in concorso con altri;<br />

m) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> più di una volta;<br />

n) l’avere commesso il fatto con l’utilizzo di armi, munizioni militari, materiale esplosivo,<br />

infiammabile, sostanze velenose e radioattive.<br />

51. Pena detentiva per il minore. – La pena detentiva applicabile al minore, che al momento<br />

della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> non ha compiuto i diciotto anni, non può superare la metà<br />

della pena prevista dalla legge per l’illecito <strong>penale</strong> commesso.<br />

52. Esenzione del minore dalla pena. – Il tribunale, tenuto conto della pericolosità lieve dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>, delle circostanze concrete della sua commissione, del comportamento precedente<br />

del minore, può esentarlo dalla pena.<br />

In questi casi il tribunale può assegnare il minore ad un’istituzione educativa.<br />

53. Riduzione della pena sotto i limiti previsti dalla legge. – Il tribunale, in ipotesi particolari,<br />

quando ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità lieve, e in presenza di circostanze<br />

attenuanti, può stabilire una pena sotto il minimo legale ovvero una pena di specie più<br />

tenue di quella prevista dalla disposizione.<br />

54. Ammissione al pagamento della pena pecuniaria. – Nelle contravvenzioni penali per le<br />

quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena detentiva, il tribunale,<br />

( 15 )L’art. 5 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato la lettera b ed ha aggiunto le lettere m<br />

ed n. La lettera f è stata modificata dall’art. 8 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

277

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!