Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
49. – Il tribunale, indipendentemente dalle circostanze menzionate nell’articolo 48 del presente<br />
codice, può prendere in considerazione anche altre circostanze, che giustificano l’attenuazione<br />
della pena, tenuto conto dell’arco di tempo relativo alla loro sussistenza.<br />
50. Circostanze aggravanti ( 15 ). – Aggravano la pena le seguenti circostanze:<br />
a) l’avere agito per motivi futili;<br />
b) l’avere commesso il fatto per accollare la responsabilità ad un altro o per occultarne la<br />
responsabilità <strong>penale</strong>, per evitare la condanna per un altro illecito <strong>penale</strong>, per realizzare ovvero<br />
per conseguire o per assicurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o materiale di qualsiasi<br />
tipo;<br />
c) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> con crudeltà e ferocia;<br />
d) l’avere commesso un crimine dopo l’irrogazione della pena per un crimine in precedenza<br />
commesso;<br />
e) l’avere commesso atti che aggravano o estendono le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />
f) l’avere commesso il fatto abusando di una funzione pubblica o religiosa;<br />
g) l’avere commesso il fatto contro minori, donne incinte o persone che per diversi motivi<br />
non possono difendersi;<br />
h) l’avere commesso il fatto nei confronti di rappresentanti di altri Stati;<br />
i) l’avere commesso il fatto approfittando delle relazioni familiari, d’amicizia e di ospitalità;<br />
l) l’avere agito in concorso con altri;<br />
m) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> più di una volta;<br />
n) l’avere commesso il fatto con l’utilizzo di armi, munizioni militari, materiale esplosivo,<br />
infiammabile, sostanze velenose e radioattive.<br />
51. Pena detentiva per il minore. – La pena detentiva applicabile al minore, che al momento<br />
della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> non ha compiuto i diciotto anni, non può superare la metà<br />
della pena prevista dalla legge per l’illecito <strong>penale</strong> commesso.<br />
52. Esenzione del minore dalla pena. – Il tribunale, tenuto conto della pericolosità lieve dell’illecito<br />
<strong>penale</strong>, delle circostanze concrete della sua commissione, del comportamento precedente<br />
del minore, può esentarlo dalla pena.<br />
In questi casi il tribunale può assegnare il minore ad un’istituzione educativa.<br />
53. Riduzione della pena sotto i limiti previsti dalla legge. – Il tribunale, in ipotesi particolari,<br />
quando ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità lieve, e in presenza di circostanze<br />
attenuanti, può stabilire una pena sotto il minimo legale ovvero una pena di specie più<br />
tenue di quella prevista dalla disposizione.<br />
54. Ammissione al pagamento della pena pecuniaria. – Nelle contravvenzioni penali per le<br />
quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena detentiva, il tribunale,<br />
( 15 )L’art. 5 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato la lettera b ed ha aggiunto le lettere m<br />
ed n. La lettera f è stata modificata dall’art. 8 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
277