Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E adelmo manna<br />
PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
222<br />
l’«antigiuridicità», che, infine, alla «colpevolezza», da cui sembra potersi dedurre<br />
che il codice <strong>penale</strong> albanese privilegi una concezione «unitaria» del reato,<br />
anziché quella, appunto, analitica, nell’ambito della quale, come è noto, sono<br />
invece nettamente distinte le questioni relative, da un lato alla fattispecie,<br />
dall’altro alle scriminanti, e, dall’altro ancora alla colpevolezza ( 3 ).<br />
Potrebbe, quindi, avanzarsi l’ipotesi che la disciplina «unitaria» della responsabilità<br />
<strong>penale</strong> costituisca, in realtà, un residuo della concezione del reato<br />
vigente in precedenza nei Paesi socialisti, pur se va rilevato come una differenziazione<br />
dei vari istituti sia, comunque, presente nel codice albanese vigente,<br />
nonostante la loro classificazione nell’ambito di un concetto superiore unitario.<br />
Volendo limitare la nostra analisi all’imputabilità, iniziamo dalla disciplina<br />
relativa alla minore età, nell’ambito della quale l’art. 12 pone una netta differenziazione.<br />
Il primo comma, infatti, pone il limite oltre il quale si è ritenuti<br />
penalmente responsabili, in rapporto ai crimini, e detto limite è fissato al compimento<br />
del quattordicesimo anno di età; questo limite è portato a sedici anni,<br />
laddove il soggetto abbia invece commesso una contravvenzione <strong>penale</strong>, e ciò<br />
si spiega in quanto il codice <strong>penale</strong> albanese adotta, nell’art. 1, una bipartizione<br />
degli illeciti penali, che si distinguono, appunto, in crimini e contravvenzioni<br />
penali.<br />
Sull’art. 12 va osservato come la norma in esame si dimostri più «rigida»,<br />
rispetto, ad esempio, al sistema adottato nel codice <strong>penale</strong> italiano, ove, come<br />
è noto, tra i quattordici ed i diciotto anni di età non vige una presunzione di<br />
imputabilità, bensì il giudice deve andare ad accertare, caso per caso, se il minore<br />
possegga, al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere.<br />
Il nostro codice <strong>penale</strong>, inoltre, non opera una distinzione, in rapporto all’età,<br />
con riferimento alla categoria di illecito <strong>penale</strong> commessa e ciò costituisce<br />
un ulteriore elemento di distinzione rispetto al codice <strong>penale</strong> albanese.<br />
L’analisi esclusivamente dell’art. 12 sarebbe tuttavia parziale in relazione<br />
alla rilevanza dell’età nel codice <strong>penale</strong> albanese, giacché vanno pure prese in<br />
considerazione altre due disposizioni contenute nei successivi artt. 51 e 52.<br />
La prima di dette disposizioni bilancia, in un certo senso, la rigidità dell’art.<br />
12, in quanto prevede che la pena detentiva applicabile al minore, che al<br />
momento della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> non ha ancora compiuto i di-<br />
( 3 ) Per la distinzione tra concezione analitica e concezione unitaria del reato, nonché per le<br />
analogie tra la concezione materiale del reato nei Paesi socialisti e la teoria del tipo normativo<br />
d’autore, cfr. Bricola, voce «Teoria generale del reato», inNoviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973,<br />
7ss.e36ss.