Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E adelmo manna<br />
PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
230<br />
del c.p. del ’30, avesse previsto per l’ubriachezza, o l’azione di stupefacenti,<br />
derivante da caso fortuito, oppure forza maggiore, non solo una diminuzione<br />
di pena ma, laddove l’equilibrio mentale fosse totalmente perduto, anche una<br />
causa di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong>.<br />
Il terzo comma dell’art. 18 prevede, inoltre, la c.d. ubriachezza preordinata,<br />
seppure soltanto al fine di commettere l’illecito <strong>penale</strong> e non anche, come<br />
invece nel c.p. italiano, per prepararsi una scusa, in relazione alla quale, al pari<br />
di ciò che avviene da noi, si prevede un aumento della pena, giacché si è in<br />
presenza della c.d. actio libera in causa dolosa, come tale non comportante uno<br />
iato tra colpevolezza e fatto, nonché il dolo appare di particolare intensità, per<br />
cui giustifica l’aumento della pena.<br />
Questa, in sintesi, la disciplina albanese in tema di ubriachezza e azione di<br />
stupefacenti, ove pertanto, da un raffronto con il nostro codice <strong>penale</strong>, manca<br />
sia una disposizione relativa alla ubriachezza, o stupefazione, abituale, evidentemente<br />
ricompresa nella norma generale, di cui al primo comma dell’art. 18,<br />
che, soprattutto, la previsione di un’ulteriore causa di esclusione o diminuzione<br />
dell’imputabilità, quale, da noi, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze<br />
stupefacenti che, seppur non facilmente distinguibile dalla ubriachezza<br />
o stupefazione, abituali ( 26 ), tuttavia comporta un’ulteriore e salutare apertura<br />
verso le esigenze legate al rispetto del principio di colpevolezza.<br />
In conclusione sembra, quindi, che possano, a maggior ragione, riferirsi al<br />
legislatore albanese le preoccupazioni a suo tempo evidenziate dal legislatore<br />
italiano del ’30 in argomento, ovverosia quelle di estirpare ad ogni costo un<br />
«vizio», quale quello legato all’abuso di sostanze alcoliche, o stupefacenti ( 27 ),<br />
evidentemente presente in notevole quantità anche presso la popolazione dell’Albania.<br />
4. Le misure sanitarie ed educative. – L’esame della disciplina in tema di<br />
imputabilità risulterebbe, tuttavia, monca, laddove non estendessimo il nostro<br />
esame anche alle relative conseguenze sanzionatorie.<br />
( 26 ) Sia consentito, in argomento, il rinvio a Manna, L’imputabilità del tossicodipendente: rilievi<br />
critici, inRiv. It. Med. Leg., 1986, 1026 ss.<br />
( 27 ) Cfr., a questo proposito, il seguente passo della Relazione del Guardasigilli, in Lavori<br />
preparatori del codice <strong>penale</strong> e del codice di procedura <strong>penale</strong>, Roma, 1929, IV, 78: «Meditata e salutare<br />
severità: soltanto un Regime forte come il nostro, che si propone di raggiungere, e raggiungerà<br />
la maggiore elevazione morale e materiale della stirpe, può dettare, nella massima legislazione<br />
<strong>penale</strong>, una norma come quella ora riferita», ovverosia quella relativa alla ubriachezza<br />
volontaria o colposa.