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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

366<br />

discrezionalità del Ministro della Giustizia nell’identificare la nozione di pubblico<br />

interesse in questo ambito sia certamente ampia, ma non più ampia di altri<br />

poteri che il Congresso ha conferito all’E<strong>sec</strong>utivo, senza mai incontrare il<br />

dissenso della Corte Suprema.<br />

Questa precisa scelta legislativa offre a Scalia un argomento decisivo: in<br />

realtà, la legittimità del suicidio medicalmente assistito è frutto di una scelta<br />

«che poggia non sulla “scienza” o sulla “medicina”, ma su un semplice giudizio<br />

di valore, che non dipende da “valutazioni squisitamente mediche ... più<br />

della legittimità della poligamia o dell’infanticidio eugenetico”».<br />

La constatazione che, comunque, il suicidio medicalmente assistito attenga<br />

all’ambito della moralità pubblica, tradizionalmente disciplinato a livello statale,<br />

nulla toglie alla possibilità che il Governo federale utilizzi i poteri espressamente<br />

conferitigli proprio per tutelare i boni mores: ciò che è accaduto nel caso<br />

di specie.<br />

7. Conclusioni. – In ultima analisi – malgrado gli strali, peraltro non privi di<br />

solidità argomentativa, del giudice Scalia – deve ravvisarsi in Gonzales v. Oregon<br />

una posizione sostanzialmente interlocutoria, certamente non definitiva.<br />

La majority opinion non entra nel merito della discrezionale scelta legislativa<br />

dell’Oregon. Dell’eutanasia, non vengono analizzati i profili di compatibilità<br />

con i valori costituzionali, né la Corte ha fatto riferimento ad un ipotetico<br />

national consensus formatosi, sul punto, in seno alla società statunitense.<br />

La quaestio affrontata e risolta attiene, invece, ai rapporti tra fonti di produzione<br />

del diritto e l’attitudine del regolamento amministrativo a fungere da<br />

fons iuris: la pretesa del Ministro Ashcroft di dare preciso contenuto etico alla<br />

vaga locuzione del 1971 «legitimate medical purpose» èstata giudicata infondata.<br />

Non – tuttavia – per ragioni di merito ma, in ultima analisi, per difetto di<br />

delega: avrebbe dovuto essere autorizzato dal Congresso, ma non lo è stato.<br />

ABSTRACT (*)<br />

Nel 1994 il Congresso dell’Oregon ha approvato il Death with Dignity Act, legge che, per la<br />

prima volta negli Stati Uniti, consente al malato terminale – purché adulto e nel pieno possesso<br />

delle proprie facoltà mentali – di chiedere l’eutanasia. La prescrizione delle sostanze soggette a<br />

controllo federale (tra cui alcune possono fungere da principi attivi di farmaci suscettivi di de-<br />

(*) Questo abstract è stato redatto dall’Autore.

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