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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

364<br />

finizione di «medicina» fornita dall’interpretive rule, ritenendola «quantomeno<br />

ragionevole». Scalia ravvisa la spiegazione di tale «distorsione» nella circostanza<br />

che la Corte confonde «l’indagine normativa di quelli che dovrebbero essere<br />

i confini della medicina»... con «l’indagine obiettiva di quella che è la consolidata<br />

definizione di “medicina”». È precisamente in questa arbitraria sovrapposizione<br />

di parametri valutativi che Scalia individua la ragione del rifiuto della<br />

Corte di identificare, nell’ambito del CSA, una – sia pur implicita – autorizzazione<br />

al divieto da parte dell’E<strong>sec</strong>utivo di condotte incompatibili con una<br />

delle possibili ragionevoli interpretazioni dell’attività medica.<br />

Del resto, l’impasse argomentativa della Corte risulterebbe dalla circostanza<br />

che la medesima, nel respingere la tesi governativa dell’esistenza di una definizione<br />

federale generale e uniforme di «scopo medico legittimo», rigetta altresì<br />

la – pur in sé coerente – posizione dello Stato dell’Oregon, <strong>sec</strong>ondo cui «qualsiasi<br />

utilizzo autorizzato da una normativa statale» costituirebbe uno «scopo<br />

medico legittimo», persino – <strong>sec</strong>ondo le tesi dello stesso resistente – l’assunzione<br />

di morfina a scopo euforizzante.<br />

Quanto all’individuazione della ratio sottesa al CSA, Scalia definisce «capziosa»<br />

la lettura che ne offre la sentenza. La Corte, in particolare, si sarebbe limitata<br />

a considerare singole disposizioni, solo indirettamente rilevanti, che in<br />

nessun modo possono indurre a misconoscere la generale portata applicativa<br />

della legge federale: «Anche a voler ritenere, comunque, che il primario obiettivo<br />

del CSA sia la riduzione di “assuefazione ed abuso a scopo ricreativo”,<br />

non vi è alcuna ragione di credere che questo sia l’unico».<br />

Il giudice indica una molteplicità di disposizioni del CSA che conferiscono<br />

al Ministro della Giustizia numerose e diversificate competenze, direttamente<br />

preordinate alla tutela della «pubblica salute e sicurezza», contro «ogni rischio<br />

di devianza nell’uso di controlled substances» ( 49 ). Oggetto di attenzione da<br />

parte del giudice sono le disposizioni concernenti il potere del Ministro di<br />

concedere o revocare ai medici la registration necessaria per la prescrizione di<br />

talune controlled substances, in particolare quando quest’ultima sia finalizzata<br />

U.S. 702, 731 (1997). «Il peso schiacciante della tradizione giurisprudenziale, gli indirizzi passati<br />

e presenti di quasi tutti gli Stati e dell’Ordinamento Federale, nonché la chiara, stabile e inequivocabile<br />

posizione delle maggiori associazioni americane di professionisti medico-sanitari, stabiliscono<br />

che “l’agevolazione del suicidio ... non costituisce uno scopo medico legittimo”». OLC<br />

Memo, supra, 129a. Cfr., altresì, Glucksberg, supra, 710, n. 8 (divieto o condanna del suicidio<br />

medicalmente assistito in cinquanta giurisdizioni, comprendenti quarantasette Stati, il Distretto<br />

di Columbia, nonché due Territori).<br />

( 49 ) La posizione della Corte porterebbe, viceversa, ad escludere l’esistenza di un divieto di<br />

utilizzo di steroidi anabolizzanti nel bodybuilding.

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