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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

380<br />

gine Carrara, che aggiunge: «È la sintesi dello ipocrita liberismo odierno!» ( 49 ).<br />

Il grande penalista, come il giovane Majno, è in quegli anni spettatore della<br />

legislazione di emergenza, delle continue violazioni dei principi di diritto, della<br />

emersione sempre più evidente del cosiddetto «doppio binario» nella giustizia.<br />

La concezione di Carrara di un diritto <strong>penale</strong> garante della libertà del cittadino<br />

è messa a dura prova dalla realtà di uno Stato che si dichiara liberale<br />

ma che in numerose occasioni rivela un volto autoritario. Per salvare l’ideale,<br />

per non arrivare a mettere in discussione la natura liberale dello Stato italiano,<br />

il penalista preferisce espungere dal diritto <strong>penale</strong> la materia che più ne mette<br />

in discussione le basi teoriche e filosofiche, il reato politico. Il famoso rifiuto<br />

di Carrara di inserire la trattazione dei delitti politici nel suo Programma ha<br />

anche il sapore di una protesta ( 50 ), di una netta presa di distanza dal potere<br />

( 51 ) e di una precisa cesura tra la responsabilità del giurista e quella del politico<br />

( 52 ). È noto come il giurista abbia poi smentito nei fatti tale opzione teorica la-<br />

un limite massimo dei diritti della società sul delinquente, limite massimo, la cui determinazione<br />

è di competenza esclusiva del diritto teorico; dimostrare essere un pretto sofismo sono quello di<br />

coloro, che per mantenere il regno del carnefice, obbligano a funzionare come titolo anziché come<br />

limite della potestà punitiva le circostanze sociali [i riferimenti sono Grozio e Buccellati].<br />

Sapranno che da molti si combattevano quelle legislazioni che seminano le pene colle proibizioni;<br />

che tolgono all’uomo qualche cosa oltre alla libertà funesta di far male altrui [il riferimento è<br />

a Beccaria] ... E volevano mediante la parità dei poteri tra l’accusa e la difesa provveduto meglio<br />

alla tutela dell’innocenza; e non credevano che questa fosse bastatamente rassicurata dalla speranza<br />

che la negligenza di un Cancelliere aprisse l’adito alla Cassazione ed il rinnovamento di un<br />

giudizio, imperfettamente; e proponevano il ritorno alle garanzie di abrogate procedure, sviluppatesi<br />

in tempi, in cui l’affermarsi dietro alla libertà politica non faceva ancora dimenticare la libertà<br />

civile», (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 19).<br />

( 49 ) Il tema delle istanze di difesa sociale che sacrificano gli interessi individuali ai sociali è<br />

approfondito da Carrara nell’«Osservazione I» dei Lineamenti di pratica legislativa, cit., e successivamente<br />

nei Cardini della scienza <strong>penale</strong> italiana, Lucca 1875 (poi riedito in <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>,<br />

V (1876), 148-163. Sul diritto di difesa in Carrara, cfr. M. Chiavario, Presunzione di innocenza<br />

e diritto di difesa del pensiero di Francesco Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario,<br />

cit., 613-625. Sulle problematiche del carcere preventivo, cfr. V. Grevi, Francesco Carrara e la<br />

carcerazione preventiva, inFrancesco Carrara nel primo centenario, cit., 583-611. Le convinzioni<br />

garantiste in tema di punibilità dello sciopero sono analizzate da G. Pera, Francesco Carrrara, in<br />

<strong>Rivista</strong> italiana di diritto del lavoro, 1988, I, 1, 14-<strong>21</strong>. In tema di leggi eccezionali e stato d’assedio,<br />

cfr. R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bologna 1980,<br />

eU.Levra, Il colpo di Stato della borghesia. Una crisi politica di fine <strong>sec</strong>olo in Italia 1896-1900,<br />

Milano 1975.<br />

( 50 ) Questa è la lettura data da Sbriccoli, La penalistica civile, cit., 175-177 (ove viene parzialmente<br />

corretto il giudizio di improduttività del rifiuto, espresso precedentemente in Id., Dissenso<br />

politico, cit., 639). Cfr. inoltre, del medesimo autore, Politica e giustizia, cit., 443-445.<br />

( 51 )Colao, Il delitto politico, cit., 74.<br />

( 52 )Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 639; Id., La penalistica civile, cit., 174-176.

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