Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
300<br />
la modificazione dello statuto in occasione dell’aumento di capitale non è stata ancora effettuata,<br />
ovvero non è stata ancora registrata o è stata effettuata in maniera illegittima, costituisce una<br />
contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre<br />
mesi.<br />
167. Conservazione illegittima di due qualifiche. – Mantenere simultaneamente la qualifica di<br />
socio e di esperto contabile costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />
168. Comunicazione di informazioni false. – La comunicazione di informazioni false sulla situazione<br />
della società da parte dell’esperto contabile di una società commerciale oppure l’omessa<br />
denuncia agli organi competenti della commissione di un crimine, quando non sussistono le<br />
ipotesi di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong> individuate nell’articolo 300 del presente codice,<br />
è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
169. Rivelazione di segreti della società. – La rivelazione di segreti della società da parte del<br />
suo esperto contabile, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge la impone, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
170. Omissione delle scritture obbligatorie. – L’omissione delle scritture obbligatorie da parte<br />
dell’amministratore o del liquidatore della società costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria.<br />
170/a. Assunzione illegittima ( 67 ). – Assumere una persona, senza registrazione presso gli organi<br />
competenti, ovvero senza garantirne la sicurezza <strong>sec</strong>ondo le regole, quando è stato precedentemente<br />
adottato un provvedimento amministrativo, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria fino a diecimila lek per ogni ipotesi oppure con la pena detentiva<br />
fino ad un anno.<br />
L’omissione dolosa o l’occultamento delle violazioni connesse all’assunzione e alla sicurezza<br />
sociale, da parte delle persone incaricate preposte all’attuazione e al controllo delle disposizioni<br />
specifiche, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria fino a centomila<br />
lek oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
170/b. Concorrenza illegittima con l’uso della violenza ( 68 ). – Compiere, durante l’esercizio di<br />
un’attività commerciale, atti concorrenziali con l’uso della violenza e della minaccia, è punito<br />
con la pena detentiva da uno a quattro anni.<br />
Quando gli atti di concorrenza sono rivolti verso attività finanziate, integralmente o parzialmente,<br />
e in qualunque modalità, dallo Stato o da enti pubblici, la pena detentiva è aumentata di<br />
un terzo.<br />
( 67 ) Articolo aggiunto dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279 e successivamente modificato<br />
dall’art. 47 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 68 ) Articolo aggiunto dall’art. 14 l. 16 settembre 2004 n. 9275.