Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
gono a conoscenza della prova a causa del loro dovere o della loro professione e sono obbligate<br />
a non denunciare e a non testimoniare.<br />
305. Falsa denuncia. – Denunciare il compimento di un crimine che si sa non essere commesso,<br />
ovvero il compimento di un crimine da parte di una persona che si sa non lo abbia commesso,<br />
nonché la creazione di prove false, allo scopo di dare inizio ad azioni penali, sono puniti<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
306. Falsa testimonianza ( 127 ). – La falsa testimonianza resa davanti al tribunale costituisce<br />
una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />
due anni.<br />
Quando la falsa testimonianza è resa a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />
promessa, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto in connessione con gli illeciti penali previsti dagli articoli<br />
234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a del presente codice, è punito con la pena detentiva da<br />
uno fino a quattro anni.<br />
307. Rifiuto di testimoniare. – Il rifiuto di rispondere all’interrogatorio su una notizia relativa<br />
alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>, o al suo autore, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
Quando il rifiuto di testimoniare è effettuato a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità<br />
data o promessa, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
308. Falsa traduzione. – L’alterazione dolosa del contenuto di un documento o di uno scritto,<br />
dato dagli organi inquirenti o dal tribunale per la traduzione, ovvero la traduzione falsa davanti<br />
ad essi, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a due anni.<br />
Quando la traduzione falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data<br />
o promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
309. Falsa perizia. – L’elaborazione dolosa di risultati falsi nei rapporti della perizia, scritti<br />
od orali, davanti agli organi inquirenti o davanti al tribunale, è punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
Quando la perizia falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />
promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
310. Omessa presentazione di un testimone, di un perito o di un interprete. – L’omessa presentazione<br />
di un testimone, di un perito o di un interprete, senza ragionevoli motivi, oppure il<br />
rifiuto da parte loro di compiere i doveri individuati dagli organi inquirenti o dal tribunale, costituiscono<br />
una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a sei mesi.<br />
( 127 ) Il <strong>sec</strong>ondo paragrafo dell’articolo è stato modificato dall’art. 75 l. 24 gennaio 2001 n.<br />
8733, mentre il terzo paragrafo è stato aggiunto dall’art. 26 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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