02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

gono a conoscenza della prova a causa del loro dovere o della loro professione e sono obbligate<br />

a non denunciare e a non testimoniare.<br />

305. Falsa denuncia. – Denunciare il compimento di un crimine che si sa non essere commesso,<br />

ovvero il compimento di un crimine da parte di una persona che si sa non lo abbia commesso,<br />

nonché la creazione di prove false, allo scopo di dare inizio ad azioni penali, sono puniti<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

306. Falsa testimonianza ( 127 ). – La falsa testimonianza resa davanti al tribunale costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

due anni.<br />

Quando la falsa testimonianza è resa a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />

promessa, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in connessione con gli illeciti penali previsti dagli articoli<br />

234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a del presente codice, è punito con la pena detentiva da<br />

uno fino a quattro anni.<br />

307. Rifiuto di testimoniare. – Il rifiuto di rispondere all’interrogatorio su una notizia relativa<br />

alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>, o al suo autore, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Quando il rifiuto di testimoniare è effettuato a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità<br />

data o promessa, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

308. Falsa traduzione. – L’alterazione dolosa del contenuto di un documento o di uno scritto,<br />

dato dagli organi inquirenti o dal tribunale per la traduzione, ovvero la traduzione falsa davanti<br />

ad essi, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando la traduzione falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data<br />

o promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

309. Falsa perizia. – L’elaborazione dolosa di risultati falsi nei rapporti della perizia, scritti<br />

od orali, davanti agli organi inquirenti o davanti al tribunale, è punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando la perizia falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />

promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

310. Omessa presentazione di un testimone, di un perito o di un interprete. – L’omessa presentazione<br />

di un testimone, di un perito o di un interprete, senza ragionevoli motivi, oppure il<br />

rifiuto da parte loro di compiere i doveri individuati dagli organi inquirenti o dal tribunale, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a sei mesi.<br />

( 127 ) Il <strong>sec</strong>ondo paragrafo dell’articolo è stato modificato dall’art. 75 l. 24 gennaio 2001 n.<br />

8733, mentre il terzo paragrafo è stato aggiunto dall’art. 26 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

327

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!