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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

particolare, l’art. 34 sulla facoltà di applicare la pena pecuniaria anche ove essa<br />

non sia espressamente prevista dalla disposizione di parte speciale violata e<br />

l’art. 53 sulla facoltà del giudice di stabilire, in presenza di determinate circostanze,<br />

una pena sotto il minimo legale ovvero una pena di specie più tenue di<br />

quella prevista dalla disposizione di parte speciale violata).<br />

In <strong>sec</strong>ondo luogo, il distacco dal principio di tassatività èdeterminato dall’improprietà<br />

sul piano linguistico, nonché dall’imprecisione nella formulazione<br />

delle norme (come sopra sottolineato), rendendo così incerto il confine fra<br />

ciò che è lecito ed illecito e circa la specie di pena comminata. Conferma di ciò<br />

può trarsi dall’art. 1/c ove tra i principi del codice <strong>penale</strong> è previsto anche<br />

quello della «giustizia nella determinazione della pena e della colpevolezza», in<br />

cui il termine «giustizia» appare, <strong>sec</strong>ondo le intenzioni del legislatore albanese,<br />

come equivalente del termine «equità», cosa che denota, dal punto di vista formale,<br />

l’assenza di tecnicismo giuridico, mentre dal punto di vista sostanziale<br />

l’intenzione del nuovo codice albanese di porre in primo piano il principio<br />

dell’equità.<br />

Un’altra annotazione stilistica balza subito all’occhio nell’art. 204 par. 2,<br />

coincidente con una delle lacune fondamentali della legislazione <strong>penale</strong> ora vigente<br />

in Albania, ovvero un linguaggio impregnato di un carattere non prettamente<br />

giuridico-<strong>penale</strong>. Infatti, nella norma il legislatore completa l’elenco dei<br />

mezzi di comune pericolo con la parola «eccetera», con la quale riassume<br />

un’enumerazione di cui sono stati già indicati alcuni elementi, rinviando implicitamente<br />

per il resto alla legge sulla pesca del 1980.<br />

L’indeterminatezza è poi presente in tutte le norme, peraltro piuttosto numerose,<br />

che prevedono disposizioni in blanket, nelle quali la fattispecie corrispondente<br />

è molto generica e simile ad un contenitore vuoto ed il cui contenuto<br />

non è conoscibile prima che venga emanato lo specifico provvedimento che<br />

la integra (legge o normativa <strong>sec</strong>ondaria). Troviamo così: la sez. V, inserita nel<br />

capo III della parte speciale, che richiama implicitamente il codice della dogana,<br />

approvato con la legge del 2.09.1992 n. 7599 ( 8 ) e la legge 3.3.1993 sulle<br />

( 8 ) Per altre leggi speciali a cui rinviano le norme del codice («Della prevenzione del riciclaggio<br />

del denaro», «Della prevenzione della diffusione del virus HIV/AIDS nella Repubblica<br />

d’Albania», «Dei giochi d’azzardo, casinò e ippodromi», «Delle carte di pubblico credito»,<br />

«Dell’interruzione della gravidanza», «Delle armi», il Codice della Strada approvato con la l.<br />

26.12.1984 n. 6943 e modificato con la l. 15.7.1992 n. 7595, la l. 11.2.1999 n. 8457 che disciplina<br />

il segreto di Stato, la legge sui partiti politici del 17.02.2000 n. 8580, la legge sul confine statale<br />

della Repubblica d’Albania, la legge sull’organizzazione e il funzionamento dell’ordinamento<br />

giudiziario e la legge sulla prevenzione e la lotta contro il traffico di sostanze narcotiche o psi-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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