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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>0<br />

abbia voluto le conseguenze, ha previsto la possibilità del loro verificarsi e con<br />

imprudenza ha sperato di evitarle oppure quando non le ha previste, sebbene<br />

<strong>sec</strong>ondo le circostanze aveva la possibilità e avrebbe dovuto prevederle». Ad<br />

un primo sguardo la <strong>sec</strong>onda parte della prima disposizione sembrerebbe contemplare<br />

l’ipotesi del dolo eventuale, e la prima parte della <strong>sec</strong>onda norma la<br />

colpa cosciente. Anche qui, tuttavia, il discorso andrebbe approfondito. Pur<br />

nella costante assenza della volontà, il primo sarebbe rappresentato dal fatto<br />

che il soggetto «con coscienza ha permesso il loro verificarsi», mentre la <strong>sec</strong>onda<br />

che «con coscienza ha sperato di evitarlo». Invero, non pare che tali definizioni<br />

si attaglino alle categorie che conosciamo: la speranza del mancato avverarsi<br />

dell’evento rientrerebbe più nell’accettazione del rischio connesso al<br />

dolo eventuale che alla colpa cosciente, caratterizzata, invece, dalla certezza interiore<br />

(poi rivelatasi fallace) di tale accadimento, che non dovrebbe verificarsi<br />

grazie alla propria personale capacità.<br />

Per quanto concerne le c.d. cause di giustificazione, va evidenziato come<br />

non sia presente quella (a noi usuale) del consenso dell’avente diritto: da verificare<br />

quanto questa possa essere un lacuna nella previsione legislativa ovvero<br />

possa rientrare nell’applicazione di altri istituti. Per altro verso, in relazione alla<br />

legittima difesa (art. 19) notiamo, da un lato, il richiamo (forse ridondante)<br />

non solo alla vita, alla salute ed ai diritti, ma anche agli «interessi» propri o altrui,<br />

e ci interroghiamo sul significato giuridico e sulla portata di tale ultimo<br />

concetto, mentre, dall’altro lato, notiamo che la reazione avviene contro l’offesa<br />

ingiusta reale ed attuale, e non contro il «pericolo» reale ed attuale della<br />

stessa, come avviene, ad esempio, per lo stato di necessità, ove si parla di «di<br />

affrontare un pericolo reale e attuale che minacci lo stesso, un’altra persona o<br />

il patrimonio da un danno grave e né altrimenti evitabile». Non crediamo che<br />

l’offesa ovvero il pericolo dell’offesa siano concetti esattamente sovrapponibili:<br />

e li lasciamo al vaglio dell’interprete.<br />

Il Capo III disciplina il tentativo: istituto di grande rilievo dal profilo della politica<br />

criminale, in quanto esso rappresenta un po’ la cartina di tornasole del grado<br />

di democraticità o di autoritarismo di un ordinamento. Ed, invero, il precedente<br />

codice del 1977, come peraltro tutti i codici penali della costellazione degli stati<br />

comunisti, sanciva la punibilità anche degli atti preparatori ( 32 ). Ora, invece, l’art.<br />

( 32 ) Il vecchio codice nell’art. 14, rubricato «Preparazione e tentativo», stabiliva che:<br />

«La preparazione è la creazione delle condizioni per il compimento di un crimine.<br />

Il tentativo è l’atto volto direttamente alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>, ove quest’ultimo<br />

non sia compiuto.

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