Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E paolo pittaro<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
202<br />
Pertanto, mentre, come s’è visto, nel codice <strong>penale</strong> del 1977 il meccanismo<br />
<strong>penale</strong> era strumento della lotta di classe e servente all’ideologia dello Stato<br />
autoritario, ora l’attuale codice <strong>penale</strong> viene a sancire:<br />
«Art. 1/b. Doveri della legislazione <strong>penale</strong>. – La legislazione <strong>penale</strong> della<br />
Repubblica d’Albania ha il dovere di salvaguardare l’indipendenza dello Stato<br />
e la sua integrità territoriale, la dignità dell’uomo, i suoi diritti e le sue libertà,<br />
l’ordine costituzionale, la proprietà, l’ambiente, la convivenza e la comunicazione<br />
degli albanesi con le minoranze nazionali, la convivenza religiosa dalla<br />
commissione di illeciti penali, nonché di prevenire gli stessi».<br />
D’altra parte, viene pure affermato che:<br />
«Art. 1/a. Fondamenti della legislazione <strong>penale</strong>. – Il Codice Penale si fonda<br />
sulla Costituzione della Repubblica d’Albania, sui principi generali del diritto<br />
<strong>penale</strong> internazionale, nonché sulle convenzioni internazionali ratificate dallo<br />
stato albanese».<br />
Il richiamo al diritto internazionale generale ed a quello pattizio, nonché al<br />
diritto <strong>penale</strong> internazionale, è molto frequente nei codici post-comunisti dell’est<br />
Europa, che peraltro spesso vi vedono trasferiti quasi di peso, in una sorta<br />
di operazione copia ed incolla, norme o princìpi propri di Atti inter o sovranazionali,<br />
ed in primis quelli dedicati alla salvaguardia dei diritti dell’uomo.<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese del 1995 viene così a tracciare, in netta rottura con il<br />
passato, un diritto <strong>penale</strong> consono ad un ordinamento democratico: e ne rimarchiamo<br />
il momento temporale, in quanto il codice <strong>penale</strong> precederà la nuova Costituzione<br />
albanese, che vedrà la luce tre anni dopo. Anzi, il fatto che l’Albania,<br />
proprio nel luglio 1995, abbia aderito al Consiglio d’Europa e, di converso, abbia<br />
ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è un dato di<br />
rilievo. Sarà, infatti, questa istituzione europea (nella specie: la Commissione per<br />
gli Affari Giuridici e per i Diritti Umani dell’Assemblea Parlamentare, anche con<br />
l’ausilio del parere tecnico-giuridico della c.d. Commissione di Venezia), vuoi su<br />
proprio impulso vuoi su richiesta delle stesse autorità albanesi, a seguire passo passo<br />
la formazione della Carta costituzionale, a vagliare la conformità delle singole<br />
disposizioni ai princìpi di fondo europei ed al rispetto dei diritti dell’uomo, ed a<br />
consigliarne la corretta formulazione. Infine, la Costituzione venne approvata mediante<br />
referendum popolare il 22 novembre 1998.<br />
D’altra parte, il fatto che l’Albania abbia ratificato il Sesto Protocollo addi-<br />
6. Religious communities are juridical persons. They have independence in the administration<br />
of their properties according to their principles, rules and canons, to the extent that interests of<br />
third parties are not infringed».