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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

256<br />

nelle rubriche delle norme: di fronte a formulazioni come quella dell’art. <strong>21</strong>4<br />

«Garanzia di informazioni» oppure dell’art. <strong>21</strong>6 «Garanzia dei mezzi per la distruzione<br />

della tecnica militare», ci siamo distaccati dalla lettera della norma<br />

ed abbiamo sostituito «garanzia» con «predisposizione» ( 7 ).<br />

Alla luce degli esempi sopra riportati, è facile immaginare a quanti dubbi<br />

possa dar luogo l’esclusione di certe espressioni dalla rubrica (o dal testo) oppure<br />

l’aggiunta e/o la trasformazione di alcuni termini. La scelta è stata determinata<br />

in parte dalla decisione iniziale circa la semplificazione da dare al lessico<br />

giuridico, alla luce del principio della certezza e, in parte, è affidata alle<br />

preferenze e alla sensibilità linguistica di chi ha curato la traduzione, non potendo<br />

così essere mai eliminata completamente la soggettività della scelta.<br />

3. Tecnica di costruzione delle fattispecie. – Lo scopo principale che si è posto<br />

il nuovo codice <strong>penale</strong> albanese è quello di spogliare definitivamente il diritto<br />

<strong>penale</strong> da qualunque forma di ideologia e di politicizzazione, enfatizzando<br />

il principio di legalità, nonché eliminando tutte le figure che comportavano<br />

l’applicazione di pene arbitrarie. Il principio fondamentale per cui il tipo e<br />

l’entità della pena devono essere determinati dalla legge, rintracciabile nell’art.<br />

2 del codice <strong>penale</strong>, che ribadisce la corrispondente garanzia costituzionale<br />

contenuta nell’art. 29 Cost., non sempre trova una corrispondenza nella formulazione<br />

delle fattispecie penali.<br />

Infatti, di fronte a queste enfatizzazioni di principio il giudice <strong>penale</strong> non<br />

dovrebbe avere il potere di colmare eventuali lacune. Tuttavia, stante la particolare<br />

tecnica seguita dal legislatore albanese, la realtà èben diversa. L’allontanamento<br />

dal principio di legalità èdeterminata, in primo luogo, dalle numerose<br />

norme che, alla luce del principio (implicito) della proporzione della pena<br />

alla gravità dell’illecito <strong>penale</strong> (o meglio, alla pericolosità dell’illecito <strong>penale</strong>:<br />

queste sono le espressioni letterali utilizzate dal legislatore albanese), alla pericolosità<br />

dell’autore, nonché al grado di colpevolezza, affidano al giudice un<br />

amplissimo potere discrezionale (a mero titolo esemplificativo cfr. l’art. 30,<br />

l’art. 34, gli artt. 46-47, gli artt. 52-53, ecc.). Le norme sopra richiamate evidenziano<br />

come il giudice gode di un margine di decisione relativamente esteso,<br />

pur essendo vincolato nella determinazione della pena dalle disposizioni di<br />

parte generale e dai limiti edittali, (e a volte va anche oltre questi limiti: cfr., in<br />

( 7 )Un’operazione analoga è stata effettuata anche con riferimento all’art. 142 «Predisposizione<br />

dei mezzi per il furto» che ha sostituito la formulazione letterale «Garanzia dei mezzi per<br />

il furto».

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