Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
zione altrui ovvero altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro ovvero i servizi obbligatori, la<br />
schiavitù o altre forme simili alla schiavitù, o al fine di utilizzare oppure di espiantare organi,<br />
nonché qualunque altra forma di sfruttamento, sono puniti con la pena detentiva da sette a<br />
quindici anni e con la pena pecuniaria da tre a sei milioni di lek.<br />
Organizzare, dirigere e finanziare la tratta di donne sono puniti con la pena detentiva da<br />
dieci a quindici anni e con la pena pecuniaria da cinque a sette milioni di lek.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero è accompagnato<br />
dal maltrattamento e dalla costrizione con violenza fisica o psichica, al fine di far compiere alla<br />
persona offesa qualunque atto oppure quando comporta conseguenze gravi per la salute, è<br />
punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da sei a otto<br />
milioni di lek.<br />
Quando il fatto ha comportato la morte dell’offeso, è punito con la pena detentiva non inferiore<br />
a venti anni o con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da sette a dieci milioni.<br />
Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto tramite l’abuso di una funzione statale o di un servizio<br />
pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicate sono aumentate di un quarto.<br />
115. Esercizio di locali ai fini della prostituzione. – Gestire, sfruttare, finanziare, concedere in<br />
locazione locali per l’esercizio della prostituzione, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
116. Omosessualità ( 46 ).<br />
117. Pornografia. – La produzione, la diffusione, la pubblicizzazione, l’importazione, la vendita<br />
e la pubblicazione di materiale pornografico negli ambienti frequentati da minori, costituiscono<br />
una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni.<br />
118. Vilipendio delle tombe. – Il vilipendio dei cimiteri, delle tombe, la dissotterrazione del<br />
cadavere, il furto di oggetti che possono trovarsi in esse, nonché ogni altro atto lesivo del rispetto<br />
verso i defunti, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />
anni.<br />
119. Offesa ( 47 ). – L’ingiuria intenzionale verso una persona costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto pubblicamente, ovvero a danno di più persone oppure<br />
più di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
120. Ingiuria ( 48 ). – La diffusione intenzionale di asserzioni, nonché di ogni altra informazione<br />
che si sa essere falsa, le quali offendono l’onore e la dignità della persona, costituisce una<br />
( 46 ) Articolo abrogato dall’art. 31 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 47 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 32 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 48 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 33 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
291