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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

te eccezionalmente, e solo in bonam partem, di derogare rispetto alla scelta legislativa,<br />

in omaggio, si deve pensare, ad un principio di concreta offensività<br />

del fatto.<br />

6. Le ultime riflessioni hanno come oggetto la disciplina della sospensione<br />

condizionale della pena.<br />

Innanzitutto, è significativo, al riguardo, che, in assenza di una specifica categoria<br />

di cause estintive del reato, la sospensione condizionale sia inserita nel<br />

capo relativo alle alternative alla pena detentiva.<br />

Da un punto di vista simbolico, si tratta di un segnale rilevante che indica<br />

l’intenzione di connotare l’istituto in modo pregnante, non come mero strumento<br />

indulgenziale.<br />

Vi è però da dire che non vi è piena coerenza tra la classificazione e la disciplina<br />

concreta, dato che l’individuazione dell’adempimento di obblighi durante<br />

il periodo di prova è solo facoltativa (art. 60), con l’eccezione dei casi marginali<br />

previsti dall’art. 61, che impone al condannato a pena sospesa: di rispondere<br />

agli avvisi e alle richieste degli organi di sorveglianza; di avvisare tali organi<br />

di eventuali cambiamenti di lavoro; di chiedere loro il consenso in caso di<br />

cambiamento di abitazione o di sede del lavoro o per recarsi all’estero.<br />

Quanto al regime applicativo, fissato dall’art. 59, una notevole differenza<br />

rispetto al nostro ordinamento riguarda la pena massima per cui è ammessa la<br />

sospensione, determinata in ben cinque anni di reclusione.<br />

Si tratta di un limite molto alto anche in rapporto ai massimi edittali generali<br />

previsti nell’ordinamento albanese, in cui la pena detentiva non supera i<br />

venticinque anni, ed alla «media europea», pur se va segnalato che esso ricalca<br />

quello fissato nel codice <strong>penale</strong> francese ( 14 ).<br />

Un altro dato normativo interessante, anche per la differente configurazione<br />

rispetto alla corrispondente disciplina italiana, concerne la durata del periodo<br />

di prova, che non è, come da noi, fissa e distinta a <strong>sec</strong>onda del reato commesso<br />

(delitto o contravvenzione), ma può essere determinata dal giudice in<br />

un ambito che va da diciotto mesi a cinque anni; anche in questo caso, è possibile<br />

individuare un’analogia con un importante codice <strong>penale</strong> europeo, ovvero<br />

quello spagnolo, che prevede un periodo minimo ordinario di due ed uno<br />

massimo ordinario di cinque anni ( 15 ).<br />

( 14 ) Si veda Menghini, Sistemi sanzionatori a confronto, inFornasari-Menghini, Percorsi<br />

europei, cit., 188.<br />

( 15 ) Ancora Menghini, Sistemi sanzionatori a confronto, cit., 184.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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