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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

250<br />

Un buon esempio in questo senso si trova con riferimento all’espressione<br />

«illeciti penali», selezionata nella traduzione per indicare quel fatto giuridico<br />

volontario illecito al quale l’ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione<br />

<strong>penale</strong>, la quale pur rappresentando una rinuncia alla pretesa di rimanere<br />

fedeli al testo della norma (infatti il legislatore albanese, letteralmente parlando,<br />

utilizza l’espressione «opere penali»), è la soluzione preferibile per un<br />

istituto irriducibile, dal punto di vista linguistico, alle nostre categorie giuridiche<br />

( 1 ).<br />

Nel testo legislativo, accanto agli interventi correttivi, si è cercato di conservare<br />

le caratteristiche fondamentali del gergo giuridico albanese. Si nota, così, che<br />

il codice qualifica espressamente le contravvenzioni – forme meno gravi di illecito<br />

<strong>penale</strong> – come «contravvenzioni penali», al fine di tenerle ben distinte dalle altre<br />

fattispecie di contravvenzioni presenti nel sistema giuridico (cioè, le contravvenzioni<br />

amministrative). A titolo esemplificativo: la violazione delle regole sulla<br />

circolazione stradale, ove dal fatto siano derivate le conseguenze previste dalla fattispecie<br />

<strong>penale</strong> (art. 290), costituisce un illecito <strong>penale</strong> (precisamente, un crimine);<br />

invece, integra una contravvenzione amministrativa, quando dal fatto non siano<br />

derivate le conseguenze previste nella disposizione <strong>penale</strong>.<br />

Una ricerca volta a mettere in rilievo il linguaggio giuridico albanese, per<br />

conformarci il più possibile alla lettera della norma, è stata fatta anche con riferimento<br />

alla nozione di forme più gravi di illecito <strong>penale</strong>.<br />

La parola «crimine» costituisce, infatti, una peculiarità del diritto <strong>penale</strong><br />

essendo impiegata sia per fattispecie di gravità esulanti dalle ordinarie previsioni<br />

codicistiche (v. artt. 73-75), sia per tutte le altre ipotesi di illecito <strong>penale</strong><br />

che non integrano una contravvenzione.<br />

Una lettura sbrigativa potrebbe far apparire una scelta non felice del traduttore<br />

quella del termine «impiegato» (cfr. ad es. l’art. 235) oppure del sostantivo<br />

«produzione» (art. 278), essendo, dal punto di vista tecnico-giuridico<br />

(per il giurista italiano), più congrue espressioni come «pubblico impiegato» e<br />

«fabbricazione». Tuttavia, le locuzioni riportate nel testo tradotto sono apparse<br />

le meno rischiose per almeno due ragioni. In primo luogo, perché, trattandosi<br />

della traduzione letterale, corrispondono all’esigenza di riflettere le caratteristiche<br />

del linguaggio giuridico albanese e, in <strong>sec</strong>ondo luogo, perché quando<br />

il legislatore albanese ha voluto riferirsi al «pubblico impiegato» o alla<br />

«fabbricazione» lo ha fatto espressamente (v. art. 257/a e art. 284/c).<br />

( 1 ) Si segnala che all’espressione letterale «carte di valore» (cfr. l’art. 7 lett. f oppure la Sez.<br />

VII del capo III) si è preferita la traduzione «carte di pubblico credito».

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