Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
318<br />
269. Impedimento con la forza dell’attività dei partiti politici. – Impedire con la forza l’attività<br />
legale dei partiti, organizzazioni o associazioni politiche, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
270. Ribellione dei detenuti. – L’uso della violenza da parte dei detenuti, nei confronti di un<br />
impiegato che compie un dovere statale oppure un servizio pubblico, che venga fatto per ostacolarlo<br />
nell’esercizio del dovere o del servizio, ovvero a causa dell’attività, è punito con la pena<br />
pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
Quando la violenza viene esercitata da un gruppo di persone oppure è accompagnata da<br />
agitazioni e disordini, ovvero da minacce e da intimidazioni, è punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
271. Disinformazione delle équipe d’emergenza. – Disinformare dolosamente le équipe<br />
d’emergenza, mediante qualsiasi mezzo d’informazione e di comunicazione, per danneggiare la<br />
loro sollecitudine nell’intervento, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
272. Falsa informazione agli organi d’ordine pubblico. – L’informazione falsa rivolta agli organi<br />
d’ordine pubblico, per metterli in uno stato d’allerta e d’allarme, al fine di compiere un illecito<br />
<strong>penale</strong>, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />
la pena detentiva fino ad un anno.<br />
273. Abbandono del luogo dell’incidente. – Allontanarsi dal luogo dell’incidente, da parte del<br />
conducente di un autoveicolo o di ogni altro mezzo a motore, per sottrarsi alla responsabilità<br />
<strong>penale</strong>, civile o amministrativa, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a un anno.<br />
274. Turbamento della quiete pubblica. – Lanciare sassi o altri oggetti contro l’abitazione di<br />
un cittadino, produrre rumori allarmanti, come per mezzo di uno sparo di un’arma o di varie<br />
esplosioni, oppure dell’utilizzo delle sirene degli automezzi al di fuori delle regole, ovvero comportarsi<br />
in qualunque altro modo spiacevole, sulle strade, nelle piazze e luoghi pubblici, in modo<br />
che leda palesemente la quiete e la morale oppure da dimostrare una chiara indifferenza verso<br />
l’ambiente, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a due anni.<br />
275. Uso molesto delle chiamate telefoniche. – Le chiamate telefoniche moleste, fatte allo<br />
scopo di turbare la quiete altrui, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena<br />
pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
276. Uso abusivo del simbolo della Croce Rossa. – L’abuso del simbolo della Croce Rossa o<br />
della Mezzaluna Rossa, quando ha causato gravi conseguenze materiali, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte oppure la lesione grave della salute delle persone,<br />
questo è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
277. Autotutela. – L’esercizio di un diritto da parte della persona titolare, oppure che riten-