Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E adelmo manna<br />
PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
224<br />
zione della stessa nell’ambito dell’art. 52, ovverosia con riferimento ad un’ipotesi<br />
di «Absehen von Strafe», attesta l’apertura dello stesso codice <strong>penale</strong> albanese<br />
al movimento internazionale di riforma in tema di diritto <strong>penale</strong> minorile.<br />
2. L’inimputabilità per vizio di mente. – La norma, tuttavia, più importante,<br />
almeno a nostro avviso, in tema di imputabilità, è quella di cui al successivo<br />
art. 17, non tanto perché disciplina in modo assai moderno la tematica relativa<br />
al vizio totale di mente, quanto perché si riesce a cogliere, seppure in negativo,<br />
qual è, <strong>sec</strong>ondo il legislatore albanese, il contenuto della stessa imputabilità.<br />
In primo luogo, quanto alla definizione di vizio di mente, si può facilmente<br />
arguire dal dettato normativo come il codice <strong>penale</strong> albanese abbia aderito al<br />
più moderno paradigma psicologico ( 6 ), nel senso che, avendo stabilito che<br />
non è penalmente responsabile chi, al momento della commissione del fatto,<br />
era affetto da «disturbo psichico o neuropsichico», ne consegue come non è<br />
imputabile non solo chi è affetto da una malattia mentale di origine neurologica<br />
e, quindi, organica, ma anche chi è affetto da un disturbo di origine puramente<br />
psicologica.<br />
Sembra, pertanto, che ad influenzare il legislatore albanese sia stato, in particolare,<br />
il nuovo codice <strong>penale</strong> francese del 1994, ove infatti emerge, all’art.<br />
122-1, fra le cause d’irresponsabilità o di attenuazione della responsabilità <strong>penale</strong>,<br />
il riferimento ad una terminologia analoga, ovverosia il «disturbo psichico<br />
o neuropsichico» ( 7 ).<br />
Più in generale, la modernità sul punto del codice <strong>penale</strong> albanese non deve<br />
sorprendere giacché si inserisce nel movimento internazionale di riforma in<br />
tema di infermità di mente, ove, come è noto, a partire dalla revisione della<br />
parte generale del codice <strong>penale</strong> tedesco del 1975, in particolare dei §§ 20 e<br />
<strong>21</strong>, si può affermare come tutti i codici penali che si sono succeduti hanno in<br />
genere adottato il paradigma psicologico ( 8 ) e, quindi, hanno «aperto», seppure<br />
in varia guisa, alla rilevanza, ai fini dell’imputabilità, anche delle nevrosi,<br />
psicopatie, etc., in una parola, ai c.d. disturbi della personalità.<br />
( 6 ) Sui tre ben noti paradigmi, ovverosia il «medico», lo«psicologico» ed il «sociologico»,<br />
mediante i quali costruire il concetto di infermità di mente, cfr. Bertolino, La crisi del concetto<br />
di imputabilità, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1981, 190 ss.; nonché, per un vasto panorama comparatistico<br />
in argomento, Id., L’imputabilità ed il vizio di mente nel sistema <strong>penale</strong>, Milano,<br />
1990, 151 ss.<br />
( 7 ) Cfr. Das französische Strafgesetzbuch - Code pénal, Übersetzung von Bauknecht und<br />
Lüdicke, Freiburg i. Br., 1999, 23.<br />
( 8 ) In argomento, cfr. in particolare Bertolino, L’imputabilità, cit., 151 ss. e, per quanto<br />
attiene alla riforma del c.p. tedesco, 289 ss.