Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />
PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
242<br />
L’ergastolo, ex art. 31 co. 2 o , non si applica ai minori, ed in ciò il legislatore<br />
albanese ha seguito un indirizzo ampiamente condiviso di recente in ambito<br />
europeo, ma nemmeno alle donne, quale che sia la loro condizione, quindi<br />
non, per esempio, se incinte o madri di figli in tenera età.<br />
Ora, premesso che, a mio avviso, una politica criminale razionale e rivolta<br />
al rispetto dei principi concernenti i fini della pena dovrebbe condurre all’abolizione<br />
dell’ergastolo, si può dire che, nel presupposto del suo mantenimento<br />
( 9 ), appare sensata la soluzione di non applicarlo in alcun caso ai minori (o meglio,<br />
a chi lo era al momento del fatto), mentre sinceramente è fonte di qualche<br />
perplessità la soluzione analoga relativa alle donne.<br />
Risulta che in Albania essa sia il residuato di una antica tradizione di privilegio<br />
derivante dal diritto consuetudinario, ma ciò non toglie che si tratti di un<br />
privilegio difficilmente giustificabile, anche perché con ogni probabilità si accompagnava,<br />
in passato, a simmetriche forti discriminazioni sociali nei confronti<br />
dell’universo femminile; una più opportuna scelta di civiltà dovrebbe<br />
suggerire una lotta per l’accantonamento di quelle discriminazioni, tuttora non<br />
estranee alla cultura albanese, la cui eliminazione, riportando la donna in una<br />
condizione di parità, toglierebbe significato a quella che sembra una contraddizione<br />
rispetto al principio di uguaglianza.<br />
Riguardo alla pena pecuniaria, la disciplina dettata dal legislatore albanese<br />
va sostanzialmente in controtendenza rispetto all’onda dei più recenti codici<br />
europei, in quanto non si fonda sul sistema dei tassi giornalieri, tenendo conto<br />
della capacità economica del reo soltanto attraverso la rateizzazione del pagamento<br />
(art. 34 co. 7 o ).<br />
Sulla ragione di questa opzione si possono solo fare delle supposizioni: che<br />
sia una opzione consapevole sembra indubbio, poiché il legislatore albanese<br />
ha dato in altri punti ampia prova di conoscenza dei flussi culturali della recente<br />
scienza penalistica europea, pertanto non è irragionevole pensare che<br />
siano stati tenuti presenti alcuni aspetti problematici del sistema basato sui tassi<br />
giornalieri.<br />
Aspetti, del resto, tanto più problematici in un paese dove una quota consistente<br />
della popolazione ha redditi bassissimi o addirittura è senza reddito e<br />
dove in ogni caso i meccanismi di accertamento delle capacità economiche sono<br />
probabilmente assai primitivi e non in grado di funzionare efficacemente<br />
nel valutare quali soggetti apparentemente sprovvisti di disponibilità economi-<br />
( 9 ) Situazione diffusa ma non imprescindibile nelle codificazioni europee, dato che per<br />
esempio non prevedono questa sanzione i codici penali di Spagna, Portogallo e Slovenia.