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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

242<br />

L’ergastolo, ex art. 31 co. 2 o , non si applica ai minori, ed in ciò il legislatore<br />

albanese ha seguito un indirizzo ampiamente condiviso di recente in ambito<br />

europeo, ma nemmeno alle donne, quale che sia la loro condizione, quindi<br />

non, per esempio, se incinte o madri di figli in tenera età.<br />

Ora, premesso che, a mio avviso, una politica criminale razionale e rivolta<br />

al rispetto dei principi concernenti i fini della pena dovrebbe condurre all’abolizione<br />

dell’ergastolo, si può dire che, nel presupposto del suo mantenimento<br />

( 9 ), appare sensata la soluzione di non applicarlo in alcun caso ai minori (o meglio,<br />

a chi lo era al momento del fatto), mentre sinceramente è fonte di qualche<br />

perplessità la soluzione analoga relativa alle donne.<br />

Risulta che in Albania essa sia il residuato di una antica tradizione di privilegio<br />

derivante dal diritto consuetudinario, ma ciò non toglie che si tratti di un<br />

privilegio difficilmente giustificabile, anche perché con ogni probabilità si accompagnava,<br />

in passato, a simmetriche forti discriminazioni sociali nei confronti<br />

dell’universo femminile; una più opportuna scelta di civiltà dovrebbe<br />

suggerire una lotta per l’accantonamento di quelle discriminazioni, tuttora non<br />

estranee alla cultura albanese, la cui eliminazione, riportando la donna in una<br />

condizione di parità, toglierebbe significato a quella che sembra una contraddizione<br />

rispetto al principio di uguaglianza.<br />

Riguardo alla pena pecuniaria, la disciplina dettata dal legislatore albanese<br />

va sostanzialmente in controtendenza rispetto all’onda dei più recenti codici<br />

europei, in quanto non si fonda sul sistema dei tassi giornalieri, tenendo conto<br />

della capacità economica del reo soltanto attraverso la rateizzazione del pagamento<br />

(art. 34 co. 7 o ).<br />

Sulla ragione di questa opzione si possono solo fare delle supposizioni: che<br />

sia una opzione consapevole sembra indubbio, poiché il legislatore albanese<br />

ha dato in altri punti ampia prova di conoscenza dei flussi culturali della recente<br />

scienza penalistica europea, pertanto non è irragionevole pensare che<br />

siano stati tenuti presenti alcuni aspetti problematici del sistema basato sui tassi<br />

giornalieri.<br />

Aspetti, del resto, tanto più problematici in un paese dove una quota consistente<br />

della popolazione ha redditi bassissimi o addirittura è senza reddito e<br />

dove in ogni caso i meccanismi di accertamento delle capacità economiche sono<br />

probabilmente assai primitivi e non in grado di funzionare efficacemente<br />

nel valutare quali soggetti apparentemente sprovvisti di disponibilità economi-<br />

( 9 ) Situazione diffusa ma non imprescindibile nelle codificazioni europee, dato che per<br />

esempio non prevedono questa sanzione i codici penali di Spagna, Portogallo e Slovenia.

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