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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

senso che apparirebbe, al contrario, decisamente preferibile l’intervento del<br />

giudice <strong>penale</strong>, anziché dell’autorità amministrativa, proprio perché èrisaputo<br />

che il primo assicura un surplus, in termini di garanzia, certamente non ottenibile<br />

dalla <strong>sec</strong>onda ( 35 ).<br />

Per evitare pericolose «fughe in avanti», in un senso che si potrebbe definire<br />

«neo-classico» e quindi, di incorrere nei suddetti rilievi critici, che sono validamente<br />

opponibili non solo laddove si opti, come nel Progetto Grosso, in<br />

primo luogo per misure non penali, ma anche, come nel codice <strong>penale</strong> albanese,<br />

si preferisca ancora ricorrere al diritto <strong>penale</strong>, ma con la previsione di misure<br />

del tutto anodine, ove cioè non risalta alcuna dimensione penalistica, anche<br />

perché non sussiste più alcun riferimento al profilo «sicurtario» ( 36 ), riteniamo<br />

che il sistema migliore da seguire sia un altro, ovverosia quello di prevedere<br />

nuove misure di miglioramento e di sicurezza, in cui emerga anche una<br />

più precisa dimensione penalistica, già sperimentate con successo, in particolare,<br />

nel Nord Europa, ovverosia gli istituti di terapia sociale e le comunità terapeutiche<br />

( 37 ).<br />

Solo in tal modo infatti, almeno a nostro giudizio, si può rivitalizzare il sistema<br />

delle misure di sicurezza, altrimenti destinato ormai ad un lento, ma<br />

inarrestabile declino ( 38 ), senza, al contempo, rischiare di affidare ad istituzioni<br />

originariamente sanitarie compiti che non sono loro propri.<br />

5. Conclusioni. – In conclusione, la disciplina dell’imputabilità e delle misure<br />

sanitarie ed educative contenuta nel codice <strong>penale</strong> albanese, presenta luci<br />

ed ombre, nel senso che alterna aspetti di indubbia modernità, come, ad esempio,<br />

l’apertura ai disturbi della personalità el’abolizione del sistema del doppio<br />

binario, in cui emerge una particolare attenzione per i principi di colpevolezza<br />

e di rieducazione, ad altri in cui, invece, prevalgono decisamente esigenze<br />

di una ferrea difesa sociale, che traspare chiaramente dalla disciplina intema<br />

di ubriachezza e di azione di stupefacenti, ove il legislatore appare nettamente<br />

orientato alla «lotta» contro questi due pericolosi fenomeni, anche a co-<br />

( 35 ) Sia consentito, sul punto, il rinvio a Manna, L’imputabilità fra diritto <strong>penale</strong> e psichiatria,<br />

inId. (a cura di), Verso un codice <strong>penale</strong>, cit., 3 ss. e 15.<br />

( 36 ) In argomento, v., di recente, Fiandaca, L’imputabilità nella interazione, cit., 263, che<br />

infatti afferma: «Il bisogno di trattamento non è decisivo se ad esso non si aggiunge un contemporaneo<br />

bisogno di sicurezza».<br />

( 37 ) Per maggiori approfondimenti sul punto, sia consentito il rinvio a Manna, L’imputabilità<br />

e i nuovi modelli, cit., 240 ss.<br />

( 38 ) Cfr. in argomento, in particolare, Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino<br />

inarrestabile?, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1993, 569 ss.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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