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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

251. Omissione di misure per far cessare lo stato d’illegalità. – Omettere di adottare misure o<br />

di richiedere alla persona competente di interrompere lo stato d’illegalità, conseguente ad<br />

un’azione arbitraria, che ha violato la libertà del cittadino, da parte di chi è incaricato di una<br />

funzione statale o di un pubblico servizio, il quale venga a conoscenza di tale situazione a causa<br />

della funzione o del servizio, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a tre anni.<br />

252. Detenzione in carcere in assenza di un provvedimento. – Detenere in carcere, in assenza<br />

di un provvedimento dell’organo competente oppure oltre i termini previsti dal provvedimento<br />

oppure dalla legge, da parte dell’amministratore del carcere, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

253. Violazione dell’uguaglianza dei cittadini. – La commissione, a causa del dovere o nel suo<br />

esercizio, da parte dell’impiegato incaricato di una pubblica funzione o di un servizio pubblico,<br />

di discriminazioni sulla base delle origini, del sesso, dello stato di salute, delle convinzioni religiose,<br />

politiche, dell’attività sindacale o a causa dell’appartenenza ad un’etnia, ad una nazione,<br />

ad una razza od una determinata religione, che consiste nella creazione di privilegi ingiusti o nel<br />

rifiuto di un diritto o di un vantaggio che deriva dalla legge, è punito con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

254. Lesione dell’inviolabilità del domicilio. – L’accesso in un’abitazione, senza il consenso<br />

della persona che vi abita, da parte dell’impiegato incaricato di una funzione statale o di un<br />

pubblico servizio, durante l’esercizio del suo dovere, tranne quando è consentita dalla legge, è<br />

punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

255. Impedimento e violazione della segretezza della corrispondenza. – Impartire ordini oppure<br />

compiere azioni volte alla distruzione, alla lettura, alla diffusione della corrispondenza postale<br />

oppure che danneggiano, rendono difficile, sottopongono a controllo o intercettano la corrispondenza<br />

telefonica, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, da parte di un impiegato incaricato<br />

di una funzione statale o di un servizio pubblico e durante il loro esercizio, ad eccezione<br />

delle ipotesi in cui è consentita dalla legge, è punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

256. Abuso di contributi statali. – L’abuso di contributi, di sovvenzioni o di finanziamenti<br />

dati dallo Stato o dalle istituzioni statali, al fine di impiegarli in opere e in attività d’interesse<br />

pubblico, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

257. Profitto illegittimo di vantaggi. – Trattenere, conservare od ottenere, direttamente<br />

o indirettamente, da parte di una persona incaricata di una funzione statale e di un servizio<br />

pubblico, un vantaggio qualunque in un’azienda o in un’operazione, in cui al momento del<br />

compimento dell’azione era stato incaricato di un compito di sorveglianza, d’amministrazione<br />

o di liquidazione, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a quattro<br />

anni.<br />

257/a. Rifiuto od omessa dichiarazione, occultamento, ovvero falsa dichiarazione del patrimo-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

315

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