Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E marilda bertoli<br />
PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />
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accise; gli artt. 180 ss. che richiamano la legge 8 gennaio 1992 n. 7548 sul sistema<br />
delle tasse; l’art. 199 sull’abuso di fondo viene integrato dalla legge<br />
19.7.1991 n. 5701 sulla terra.<br />
Né questa è l’unica libertà che il codice si prende con riferimento alla determinatezza<br />
delle fattispecie penali. A queste forti perplessità sulla tassatività<br />
delle disposizioni, determinate da ragioni di tipo formale e stilistico (legate alla<br />
sintassi e all’organizzazione testuale), si aggiunge l’indeterminatezza sostanziale<br />
delle fattispecie. Così, l’art. 192/a, sull’eliminazione e il furto di documenti,<br />
costituito da due paragrafi, disciplina due condotte non adeguatamente definite,<br />
non potendosi, dalla semplice lettura della norma, comprendere quale sia la<br />
differenza tra le fattispecie previste in ciascun paragrafo.<br />
Infine, lo sforzo di aderenza alla ratio del principio di legalità risulta indebolito<br />
dalla presenza di numerosi parametri quantitativi non definiti, ma rimessi<br />
alla giurisprudenza (v. ad esempio «danno grave» –art. 100 par. 2 – oppure<br />
«crimini gravi» ex art. 31), cosa che comporta la mancanza di un sicuro<br />
criterio interpretativo ogniqualvolta questi concetti sono adoperati nel corso<br />
del codice.<br />
La nuova codificazione <strong>penale</strong> albanese post-comunista si fonda sulla recezione<br />
di modelli normativi di tipo euro-continentale. Infatti, al fine di realizzare<br />
il suo obiettivo, ovvero la modernizzazione del diritto alla luce della costruzione<br />
di uno stato di diritto, si è avvalsa di norme sperimentate con successo<br />
nelle legislazioni europee.<br />
Troviamo così, all’interno del nuovo diritto <strong>penale</strong>, disposizioni che sono la<br />
mera traduzione di norme contenute in altri codici. Ad esempio, la disposizione<br />
che sancisce il principio di legalità (art. 2) è una ripetizione della norma<br />
corrispondente del codice <strong>penale</strong> Rocco.<br />
Tuttavia, va sottolineato che la recezione di modelli altrui non è sempre<br />
una mera traslitterazione. Per rimanere sullo stesso esempio, dal punto di vista<br />
strettamente linguistico, il legislatore albanese nell’art. 2 utilizza l’espressione<br />
«penalmente punito», che a noi può sembrare una mera ridondanza, essendo<br />
già insita nella parola «punire» la nozione di «afflittività» edi«punitività» tipica<br />
del diritto <strong>penale</strong>, ma questo modo di esprimersi è la trasposizione del concetto<br />
nel modo di pensare e parlare degli albanesi.<br />
Pur avendo la frase albanese una sintassi simile alla nostra (i.e. «soggetto,<br />
cotrope), v. il commentario della parte generale del codice: Elezi-Kaçupi-Haxhia, Komentari i<br />
kodit penal të Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2001 e il commentario della parte speciale: Elezi,<br />
E drejta <strong>penale</strong>. Pjesa e posaçme, Tiranë.