Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
S E Z I O N E marco rebecca<br />
PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />
354<br />
Il legislatore dell’Oregon – più attento al profilo operativo che alle partizioni<br />
concettuali – non è stato molto chiaro sul punto. Il medico che somministra<br />
il farmaco beneficia di una immunity, in relazione alla quale la nostra dottrina<br />
parlerebbe di una causa soggettiva di esclusione della pena (e non – per usare<br />
il linguaggio del nostro codice – di una causa oggettiva, che elide l’antigiuridicità<br />
del fatto e che i pratici statunitensi chiamano justification) ( 19 ). La norma è<br />
ambigua: «Nessuno può essere soggetto a responsabilità civile o <strong>penale</strong> o ad azione<br />
disciplinare» per aver agito in good faith in conformità al Death with Dignity<br />
Act ( 20 ). Si richiede l’ottemperanza alle prescrizioni legali e, <strong>sec</strong>ondo un costrutto<br />
un po’ oscuro, la «buona fede»: in specie, viene da chiedersi se la prescrizione<br />
del farmaco letale – in presenza di tutti i requisiti di legge – non renda<br />
pletorica l’ulteriore indagine relativa alla sfera psicologica dell’agente. Da<br />
un lato, invero, il fatto sembra aver perduto ogni connotazione illecita: l’esclusione<br />
di ogni forma di sanzione (<strong>penale</strong>, civile, disciplinare) sembra ricostruibile<br />
– dal punto di vista dogmatico – nel senso di una totale caducazione dell’antigiuridicità.<br />
Secosì fosse (come peraltro sembra preferibile ritenere), non<br />
si vedrebbe il senso del riferimento alla «buona fede» dell’agente; parimenti,<br />
non sarebbe agevole comprendere perché mai il legislatore abbia parlato di<br />
immunity. Il riferimento alla good faith, pertanto, degraderebbe a mera clausola<br />
di stile. Qualora, invece, per usare nostre partizioni concettuali, alla buona<br />
fede venisse collegata efficacia scusante, dovrebbe concludersi per la punibilità<br />
della sola inottemperanza dolosa al Death with Dignity Act (con la conseguenza<br />
che il physician, il quale somministri il farmaco letale senza avvedersi –<br />
negligentemente – dell’insussistenza dei requisiti di legge, non commetterebbe<br />
omicidio colposo): conclusione evidentemente assurda. Sembra potersi concludere,<br />
al di là dell’imprecisione terminologica, per l’efficacia scriminante.<br />
L’Oregon Death with Dignity Act ha introdotto specifiche norme incriminatrici:<br />
costituisce Class A felony l’alterazione di una richiesta esistente o la formazione<br />
di una nuova richiesta senza il consenso del paziente, come pure la<br />
distruzione dell’atto di revoca della richiesta, eseguita con l’intenzione di causarne<br />
la morte ( <strong>21</strong> ). Lo stesso reato a dolo specifico commette chi eserciti un’il-<br />
( 19 ) Per analoghi problemi in diritto <strong>penale</strong> inglese, v., nella nostra letteratura, S. Vinciguerra,<br />
<strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, 2 a ed., Padova, 2002, 200 e <strong>21</strong>8.<br />
( 20 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01 (1).<br />
( <strong>21</strong> ) Death with Dignity Act, cit., § 4.02. (1). Il termine è intraducibile. Si tratta di sostantivo<br />
che indica i reati più gravi (felonies) e, in quanto tali, distinti dai misdemeanors (misdemeanours,<br />
nell’ordinamento inglese). Questa distinzione, originaria del diritto inglese e dal quale l’ha cancellata<br />
il Criminal Law Act 1967, che l’ha sostituita con quella fra indictable e summary offences