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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

354<br />

Il legislatore dell’Oregon – più attento al profilo operativo che alle partizioni<br />

concettuali – non è stato molto chiaro sul punto. Il medico che somministra<br />

il farmaco beneficia di una immunity, in relazione alla quale la nostra dottrina<br />

parlerebbe di una causa soggettiva di esclusione della pena (e non – per usare<br />

il linguaggio del nostro codice – di una causa oggettiva, che elide l’antigiuridicità<br />

del fatto e che i pratici statunitensi chiamano justification) ( 19 ). La norma è<br />

ambigua: «Nessuno può essere soggetto a responsabilità civile o <strong>penale</strong> o ad azione<br />

disciplinare» per aver agito in good faith in conformità al Death with Dignity<br />

Act ( 20 ). Si richiede l’ottemperanza alle prescrizioni legali e, <strong>sec</strong>ondo un costrutto<br />

un po’ oscuro, la «buona fede»: in specie, viene da chiedersi se la prescrizione<br />

del farmaco letale – in presenza di tutti i requisiti di legge – non renda<br />

pletorica l’ulteriore indagine relativa alla sfera psicologica dell’agente. Da<br />

un lato, invero, il fatto sembra aver perduto ogni connotazione illecita: l’esclusione<br />

di ogni forma di sanzione (<strong>penale</strong>, civile, disciplinare) sembra ricostruibile<br />

– dal punto di vista dogmatico – nel senso di una totale caducazione dell’antigiuridicità.<br />

Secosì fosse (come peraltro sembra preferibile ritenere), non<br />

si vedrebbe il senso del riferimento alla «buona fede» dell’agente; parimenti,<br />

non sarebbe agevole comprendere perché mai il legislatore abbia parlato di<br />

immunity. Il riferimento alla good faith, pertanto, degraderebbe a mera clausola<br />

di stile. Qualora, invece, per usare nostre partizioni concettuali, alla buona<br />

fede venisse collegata efficacia scusante, dovrebbe concludersi per la punibilità<br />

della sola inottemperanza dolosa al Death with Dignity Act (con la conseguenza<br />

che il physician, il quale somministri il farmaco letale senza avvedersi –<br />

negligentemente – dell’insussistenza dei requisiti di legge, non commetterebbe<br />

omicidio colposo): conclusione evidentemente assurda. Sembra potersi concludere,<br />

al di là dell’imprecisione terminologica, per l’efficacia scriminante.<br />

L’Oregon Death with Dignity Act ha introdotto specifiche norme incriminatrici:<br />

costituisce Class A felony l’alterazione di una richiesta esistente o la formazione<br />

di una nuova richiesta senza il consenso del paziente, come pure la<br />

distruzione dell’atto di revoca della richiesta, eseguita con l’intenzione di causarne<br />

la morte ( <strong>21</strong> ). Lo stesso reato a dolo specifico commette chi eserciti un’il-<br />

( 19 ) Per analoghi problemi in diritto <strong>penale</strong> inglese, v., nella nostra letteratura, S. Vinciguerra,<br />

<strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, 2 a ed., Padova, 2002, 200 e <strong>21</strong>8.<br />

( 20 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01 (1).<br />

( <strong>21</strong> ) Death with Dignity Act, cit., § 4.02. (1). Il termine è intraducibile. Si tratta di sostantivo<br />

che indica i reati più gravi (felonies) e, in quanto tali, distinti dai misdemeanors (misdemeanours,<br />

nell’ordinamento inglese). Questa distinzione, originaria del diritto inglese e dal quale l’ha cancellata<br />

il Criminal Law Act 1967, che l’ha sostituita con quella fra indictable e summary offences

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