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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

tariato privato o religioso ( 9 ), il Ministero dell’istruzione, seppur su richiesta<br />

delle famiglie, provvede ad inviare insegnanti e/o libri di testo nelle abitazioni<br />

dei piccoli reclusi (e, quindi, impossibilitati a frequentare la scuola pubblica),<br />

che altrimenti non potrebbero godere di alcun tipo di educazione. La <strong>sec</strong>onda<br />

soluzione è rappresentata dal recupero del valore originale del perdono. Ed<br />

anche da questo profilo, il citato fenomeno non deve essere di poco conto se è<br />

stato proprio il Ministero dell’Interno a costituire un’apposita Commissione di<br />

riconciliazione, che è riuscita a far revocare alcune «condanne a morte» attraverso<br />

il pagamento di somme in denaro da parte dell’offensore ( 10 ).<br />

Siffatto richiamo all’operatività attuale del Kanun (seppur ridotta, adulterata,<br />

non giuridicamente riconosciuta: per la legislazione positiva la vendetta di<br />

sangue costituisce omicidio doloso maggiormente punito) ( 11 ) non deve certo<br />

essere sopravvalutato: vuole solo essere un frammento del complesso sostrato<br />

sociale, ove il nuovo codice <strong>penale</strong> viene ad inserirsi ed operare.<br />

3. Certo, con la caduta del regìme il clima politico culturale è nettamente mutato.<br />

Si pensi, ad esempio, che la Costituzione comunista albanese era l’unica a sancire<br />

solennemente l’ateismo di stato. Ebbene, non solo l’attuale Costituzione, all’art.<br />

10, riconosce la libertà di credo e di coscienza, ma nell’incipit del Preambolo<br />

viene ad affermare: «Noi, popolo d’Albania, fieri e consapevoli della nostra storia,<br />

con responsabilità verso il futuro e con fede in Dio e/o in altri valori universali<br />

[...] con uno spirito di tolleranza e di coesistenza religiosa [...]» ( 12 ).<br />

( 9 ) Cfr., ad esempio, l’iniziativa «La scuola viene da me» come riportata nel sito di cui alla<br />

nota n. 6.<br />

( 10 ) Come riportato in http://qn.quotidiano.net/art/1999/11/01/294194.<br />

( 11 )L’art. 78 2 prevede la pena detentiva non inferiore a vent’anni oppure l’ergastolo per<br />

l’omicidio commesso per ritorsione o vendetta. Da suo canto, l’art. 83/a punisce con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a tre anni ogni minaccia grave di ritorsione o di vendetta<br />

diretta ad una persona o ad un minore per limitarne la libertà.<br />

( 12 ) Ovviamente, il corsivo è nostro. Riportiamo di seguito la citata norma della Costituzione<br />

albanese nella traduzione inglese ufficiale reperibile sul sito della Presidenza della Repubblica<br />

(http://www.president.al/english/pub/default.asp):<br />

Art. 10: «1. In the Republic of Albania there is no official religion.<br />

2. The state is neutral in questions of belief and conscience, and also, it guarantees the freedom<br />

of their expression in public life.<br />

3. The state recognizes the equality of religious communities.<br />

4. The state and the religious communities mutually respect the independence of one another<br />

and work together for the good of each of them and for all.<br />

5. Relations between the state and religious communities are regulated on the basis of agreements<br />

entered into between their representatives and the Council of Ministers. These agreements<br />

are ratified by the Assembly.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

201

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