Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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paolo pittaro<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
tariato privato o religioso ( 9 ), il Ministero dell’istruzione, seppur su richiesta<br />
delle famiglie, provvede ad inviare insegnanti e/o libri di testo nelle abitazioni<br />
dei piccoli reclusi (e, quindi, impossibilitati a frequentare la scuola pubblica),<br />
che altrimenti non potrebbero godere di alcun tipo di educazione. La <strong>sec</strong>onda<br />
soluzione è rappresentata dal recupero del valore originale del perdono. Ed<br />
anche da questo profilo, il citato fenomeno non deve essere di poco conto se è<br />
stato proprio il Ministero dell’Interno a costituire un’apposita Commissione di<br />
riconciliazione, che è riuscita a far revocare alcune «condanne a morte» attraverso<br />
il pagamento di somme in denaro da parte dell’offensore ( 10 ).<br />
Siffatto richiamo all’operatività attuale del Kanun (seppur ridotta, adulterata,<br />
non giuridicamente riconosciuta: per la legislazione positiva la vendetta di<br />
sangue costituisce omicidio doloso maggiormente punito) ( 11 ) non deve certo<br />
essere sopravvalutato: vuole solo essere un frammento del complesso sostrato<br />
sociale, ove il nuovo codice <strong>penale</strong> viene ad inserirsi ed operare.<br />
3. Certo, con la caduta del regìme il clima politico culturale è nettamente mutato.<br />
Si pensi, ad esempio, che la Costituzione comunista albanese era l’unica a sancire<br />
solennemente l’ateismo di stato. Ebbene, non solo l’attuale Costituzione, all’art.<br />
10, riconosce la libertà di credo e di coscienza, ma nell’incipit del Preambolo<br />
viene ad affermare: «Noi, popolo d’Albania, fieri e consapevoli della nostra storia,<br />
con responsabilità verso il futuro e con fede in Dio e/o in altri valori universali<br />
[...] con uno spirito di tolleranza e di coesistenza religiosa [...]» ( 12 ).<br />
( 9 ) Cfr., ad esempio, l’iniziativa «La scuola viene da me» come riportata nel sito di cui alla<br />
nota n. 6.<br />
( 10 ) Come riportato in http://qn.quotidiano.net/art/1999/11/01/294194.<br />
( 11 )L’art. 78 2 prevede la pena detentiva non inferiore a vent’anni oppure l’ergastolo per<br />
l’omicidio commesso per ritorsione o vendetta. Da suo canto, l’art. 83/a punisce con la pena pecuniaria<br />
o con la pena detentiva fino a tre anni ogni minaccia grave di ritorsione o di vendetta<br />
diretta ad una persona o ad un minore per limitarne la libertà.<br />
( 12 ) Ovviamente, il corsivo è nostro. Riportiamo di seguito la citata norma della Costituzione<br />
albanese nella traduzione inglese ufficiale reperibile sul sito della Presidenza della Repubblica<br />
(http://www.president.al/english/pub/default.asp):<br />
Art. 10: «1. In the Republic of Albania there is no official religion.<br />
2. The state is neutral in questions of belief and conscience, and also, it guarantees the freedom<br />
of their expression in public life.<br />
3. The state recognizes the equality of religious communities.<br />
4. The state and the religious communities mutually respect the independence of one another<br />
and work together for the good of each of them and for all.<br />
5. Relations between the state and religious communities are regulated on the basis of agreements<br />
entered into between their representatives and the Council of Ministers. These agreements<br />
are ratified by the Assembly.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
201