Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
a) venti anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva non inferiore a<br />
dieci anni oppure una pena più grave;<br />
b) dieci anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva da cinque a dieci<br />
anni;<br />
c) cinque anni, se trattasi di crimini per i quali è prevista la pena detentiva fino a cinque<br />
anni oppure la pena pecuniaria;<br />
4) tre anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena detentiva fino<br />
a due anni;<br />
5) due anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena pecuniaria.<br />
67. Imprescrittibilità dell’azione <strong>penale</strong>. – Non è ammessa la prescrizione dell’azione <strong>penale</strong><br />
per i crimini di guerra e quelli contro l’umanità.<br />
68. Prescrizione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena. – La sentenza di condanna non viene più eseguita<br />
quando dal giorno in cui è divenuta definitiva sono trascorsi:<br />
a) venti anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da quindici a venticinque<br />
anni;<br />
b) dieci anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da cinque a quindici<br />
anni;<br />
c) cinque anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva fino a cinque anni<br />
oppure pene più lievi.<br />
69. Riabilitazione. – Non vengono considerati come condannati:<br />
a) coloro che, condannati alla pena detentiva fino a sei mesi oppure ad altra pena più lieve,<br />
non hanno commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi due anni dal giorno dell’espiazione della<br />
pena;<br />
b) coloro che, condannati alla pena detentiva da sei mesi a cinque anni, non hanno commesso<br />
un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi cinque anni dall’espiazione della pena;<br />
c) coloro che, condannati alla pena detentiva da cinque fino a dieci anni, non hanno<br />
commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi sette anni dal giorno dall’espiazione della pena;<br />
d) coloro che, condannati alla pena detentiva da dieci a venticinque anni, non hanno<br />
commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi dieci anni dall’espiazione della pena.<br />
70. Perdono. – Con l’atto di perdono, l’organo competente esclude totalmente o parzialmente<br />
dall’espiazione della pena inflitta con la sentenza oppure la commuta in un’altra din specie<br />
più lieve.<br />
71. Amnistia. – Con l’atto d’amnistia, l’organo competente esclude l’azione <strong>penale</strong>, l’espiazione<br />
totale o parziale della pena oppure la commuta in un’altra di specie più lieve.<br />
L’amnistia si applica agli illeciti penali commessi fino al giorno precedente la pubblicazione,<br />
salva l’ipotesi che nell’atto relativo venga stabilito diversamente.<br />
72. Applicazione delle disposizioni della parte generale. – Le disposizioni di parte generale<br />
del presente codice si applicano anche agli altri illeciti penali, previsti come tali dalle leggi speciali.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
281