02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

a) venti anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva non inferiore a<br />

dieci anni oppure una pena più grave;<br />

b) dieci anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva da cinque a dieci<br />

anni;<br />

c) cinque anni, se trattasi di crimini per i quali è prevista la pena detentiva fino a cinque<br />

anni oppure la pena pecuniaria;<br />

4) tre anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena detentiva fino<br />

a due anni;<br />

5) due anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena pecuniaria.<br />

67. Imprescrittibilità dell’azione <strong>penale</strong>. – Non è ammessa la prescrizione dell’azione <strong>penale</strong><br />

per i crimini di guerra e quelli contro l’umanità.<br />

68. Prescrizione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena. – La sentenza di condanna non viene più eseguita<br />

quando dal giorno in cui è divenuta definitiva sono trascorsi:<br />

a) venti anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da quindici a venticinque<br />

anni;<br />

b) dieci anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da cinque a quindici<br />

anni;<br />

c) cinque anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva fino a cinque anni<br />

oppure pene più lievi.<br />

69. Riabilitazione. – Non vengono considerati come condannati:<br />

a) coloro che, condannati alla pena detentiva fino a sei mesi oppure ad altra pena più lieve,<br />

non hanno commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi due anni dal giorno dell’espiazione della<br />

pena;<br />

b) coloro che, condannati alla pena detentiva da sei mesi a cinque anni, non hanno commesso<br />

un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi cinque anni dall’espiazione della pena;<br />

c) coloro che, condannati alla pena detentiva da cinque fino a dieci anni, non hanno<br />

commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi sette anni dal giorno dall’espiazione della pena;<br />

d) coloro che, condannati alla pena detentiva da dieci a venticinque anni, non hanno<br />

commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi dieci anni dall’espiazione della pena.<br />

70. Perdono. – Con l’atto di perdono, l’organo competente esclude totalmente o parzialmente<br />

dall’espiazione della pena inflitta con la sentenza oppure la commuta in un’altra din specie<br />

più lieve.<br />

71. Amnistia. – Con l’atto d’amnistia, l’organo competente esclude l’azione <strong>penale</strong>, l’espiazione<br />

totale o parziale della pena oppure la commuta in un’altra di specie più lieve.<br />

L’amnistia si applica agli illeciti penali commessi fino al giorno precedente la pubblicazione,<br />

salva l’ipotesi che nell’atto relativo venga stabilito diversamente.<br />

72. Applicazione delle disposizioni della parte generale. – Le disposizioni di parte generale<br />

del presente codice si applicano anche agli altri illeciti penali, previsti come tali dalle leggi speciali.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

281

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!