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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

ciotto anni, non possa superare la metà della pena prevista dalla legge per l’illecito<br />

<strong>penale</strong> commesso.<br />

Se si raffronta, infatti, questa norma con l’art. 98 del codice <strong>penale</strong> italiano,<br />

che prevede una diminuzione di pena soltanto, al massimo, di un terzo, ne<br />

consegue come l’attenuante contenuta nel codice <strong>penale</strong> albanese sia di ben<br />

maggiore portata, rispetto a quella italiana.<br />

L’art. 52, infine, prevede una disciplina assai innovativa, avente ad oggetto:<br />

«l’esenzione del minore dalla pena». Sotto questo profilo, il Tribunale può<br />

esentare il minore dalla pena tenendo conto di tre criteri che indirizzano il relativo<br />

potere discrezionale, ovverosia la pericolosità lieve dell’illecito <strong>penale</strong>, le<br />

circostanze concrete della sua commissione ed il comportamento precedente<br />

del minore medesimo.<br />

La modernità della relativa disposizione emerge sol che si consideri l’evidente<br />

analogia con la disciplina dell’irrilevanza <strong>penale</strong> del fatto, di cui all’art.<br />

27 del d.P.R. n. 448/1988, in tema di processo <strong>penale</strong> minorile italiano, che<br />

rappresenta «un importante strumento di attuazione del principio di offensività,<br />

certamente preferibile al paradigma di cui all’art. 49, cpv., c.p., dal momento<br />

che impone al giudice il rispetto di una serie articolata di parametri valutativi,<br />

così limitandone la discrezionalità, senza pertanto violare il principio di determinatezza<br />

né tanto meno quello dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione<br />

<strong>penale</strong>, di cui all’art. 112 Cost.» ( 4 ).<br />

A differenza dell’art. 27 del d.P.R. n. 448/1988, l’art. 52 del codice <strong>penale</strong><br />

albanese prevede, al <strong>sec</strong>ondo comma, che, nel caso di esenzione del minore<br />

dalla pena, il Tribunale possa altresì assegnare il minore medesimo ad un’istituzione<br />

educativa.<br />

Sotto questo profilo, sembrano emergere interessanti analogie con un altro<br />

istituto, considerato indice di indubbia modernità nel processo <strong>penale</strong> minorile<br />

italiano, ovverosia la «sospensione del processo e messa alla prova», di cui al<br />

successivo art. 28 del d.P.R. già più volte menzionato ( 5 ).<br />

Se infatti l’istituzione educativa rientra tra le misure sanitarie ed educative<br />

di cui al precedente art. 46 del c.p. albanese, che infatti può essere applicata<br />

anche al minore non imputabile a causa dell’età, non vi è dubbio che l’utilizza-<br />

( 4 )Così, testualmente, Manna, La vittima del reato: «Á la recherche» di un difficile modello<br />

dialogico nel sistema <strong>penale</strong>, inDolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,<br />

I,Teoria del diritto <strong>penale</strong> criminologia e politica criminale, <strong>2006</strong>, 957 ss. e 1010-1011, cui,<br />

quindi, ci permettiamo di rinviare.<br />

( 5 ) In argomento Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa in ambito <strong>penale</strong>, inPicotti-Spangher<br />

(a cura di), Verso una giustizia <strong>penale</strong> «conciliativa», Milano, 2002, 123.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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