Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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adelmo manna<br />
L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
ciotto anni, non possa superare la metà della pena prevista dalla legge per l’illecito<br />
<strong>penale</strong> commesso.<br />
Se si raffronta, infatti, questa norma con l’art. 98 del codice <strong>penale</strong> italiano,<br />
che prevede una diminuzione di pena soltanto, al massimo, di un terzo, ne<br />
consegue come l’attenuante contenuta nel codice <strong>penale</strong> albanese sia di ben<br />
maggiore portata, rispetto a quella italiana.<br />
L’art. 52, infine, prevede una disciplina assai innovativa, avente ad oggetto:<br />
«l’esenzione del minore dalla pena». Sotto questo profilo, il Tribunale può<br />
esentare il minore dalla pena tenendo conto di tre criteri che indirizzano il relativo<br />
potere discrezionale, ovverosia la pericolosità lieve dell’illecito <strong>penale</strong>, le<br />
circostanze concrete della sua commissione ed il comportamento precedente<br />
del minore medesimo.<br />
La modernità della relativa disposizione emerge sol che si consideri l’evidente<br />
analogia con la disciplina dell’irrilevanza <strong>penale</strong> del fatto, di cui all’art.<br />
27 del d.P.R. n. 448/1988, in tema di processo <strong>penale</strong> minorile italiano, che<br />
rappresenta «un importante strumento di attuazione del principio di offensività,<br />
certamente preferibile al paradigma di cui all’art. 49, cpv., c.p., dal momento<br />
che impone al giudice il rispetto di una serie articolata di parametri valutativi,<br />
così limitandone la discrezionalità, senza pertanto violare il principio di determinatezza<br />
né tanto meno quello dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione<br />
<strong>penale</strong>, di cui all’art. 112 Cost.» ( 4 ).<br />
A differenza dell’art. 27 del d.P.R. n. 448/1988, l’art. 52 del codice <strong>penale</strong><br />
albanese prevede, al <strong>sec</strong>ondo comma, che, nel caso di esenzione del minore<br />
dalla pena, il Tribunale possa altresì assegnare il minore medesimo ad un’istituzione<br />
educativa.<br />
Sotto questo profilo, sembrano emergere interessanti analogie con un altro<br />
istituto, considerato indice di indubbia modernità nel processo <strong>penale</strong> minorile<br />
italiano, ovverosia la «sospensione del processo e messa alla prova», di cui al<br />
successivo art. 28 del d.P.R. già più volte menzionato ( 5 ).<br />
Se infatti l’istituzione educativa rientra tra le misure sanitarie ed educative<br />
di cui al precedente art. 46 del c.p. albanese, che infatti può essere applicata<br />
anche al minore non imputabile a causa dell’età, non vi è dubbio che l’utilizza-<br />
( 4 )Così, testualmente, Manna, La vittima del reato: «Á la recherche» di un difficile modello<br />
dialogico nel sistema <strong>penale</strong>, inDolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,<br />
I,Teoria del diritto <strong>penale</strong> criminologia e politica criminale, <strong>2006</strong>, 957 ss. e 1010-1011, cui,<br />
quindi, ci permettiamo di rinviare.<br />
( 5 ) In argomento Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa in ambito <strong>penale</strong>, inPicotti-Spangher<br />
(a cura di), Verso una giustizia <strong>penale</strong> «conciliativa», Milano, 2002, 123.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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