Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
310<br />
229. Atti offensivi contro l’inno e la bandiera. – Utilizzare parole o compiere atti che offendono<br />
pubblicamente la bandiera, lo stemma, l’inno degli Stati esteri oppure delle organizzazioni<br />
internazionali riconosciute, nonché rimuovere, danneggiare, rendere inservibile la bandiera, lo<br />
stemma esposto presso le istituzioni ufficiali, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
Capo VII<br />
DEGLI ATTI DI TERRORISMO<br />
230. Atti di terrorismo ( 85 ). – Compiere atti violenti contro la vita, la salute delle persone, la<br />
libertà personale, mediante il loro sequestro o dei mezzi di trasporto di massa, al fine di turbare<br />
gravemente l’ordine pubblico e di incutere paura e insicurezza nella massa, è punito con la pena<br />
detentiva non inferiore a quindici anni oppure con l’ergastolo.<br />
230/a. Finanziamento del terrorismo ( 86 ). – Finanziare il terrorismo oppure qualunque altra<br />
forma di sostegno sono puniti con la pena detentiva non inferiore a quindici anni oppure con<br />
l’ergastolo e con la pena pecuniaria da cinque a dieci milioni di lek.<br />
230/b. Occultamento di fondi e di altri beni che finanziano il terrorismo ( 87 ). – Trasferire,<br />
convertire, occultare, spostare oppure alienare fondi e altri beni, nei confronti dei quali si applicano<br />
le misure contro il finanziamento del terrorismo, per eludere la scoperta loro o dell’ubicazione,<br />
sono puniti con la pena detentiva da quattro fino a dodici anni e con la pena pecuniaria<br />
da seicentomila a sei milioni di lek.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto durante l’esercizio di un’attività professionale o in<br />
concorso, ovvero più di una volta, è punito con la pena detentiva da sette fino a quindici anni e<br />
con la pena pecuniaria da un milione fino a atto milioni di lek; mentre quando dal compimento<br />
di questo fatto sono derivate gravi conseguenze, queste sono punite con la pena detentiva non<br />
inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da cinque a dieci milioni di lek.<br />
230/c. Informazioni da parte di coloro che esercitano una funzione pubblica ovvero nell’esercizio<br />
dell’ufficio o della professione ( 88 ). – Mettere a conoscenza la persona ricercata o terzi dei dati,<br />
delle verifiche o delle indagini sui fondi o altri beni, nei confronti dei quali si applicano le<br />
norme contro il finanziamento del terrorismo, da parte di coloro che esercitano una funzione<br />
pubblica o nell’esercizio dell’ufficio o della professione, è punito con la pena detentiva da cinque<br />
a dieci anni e con la pena pecuniaria da un milione a cinque milioni di lek.<br />
230/d. Prestazioni e attività con le persone ricercate ( 89 ). – Conferire fondi e altri beni, compiere<br />
servizi finanziari, nonché altre transizioni con le persone ricercate, nei confronti delle quali<br />
( 85 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 86 ) Articolo aggiunto dall’art. 7 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />
( 87 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 88 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 89 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.