Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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marco rebecca<br />
Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />
ranza, il Ministro avrebbe operato una sorta di frode delle etichette: «le parole<br />
dell’interpretive rule provengono dal Congresso, non dal Ministro della Giustizia,<br />
e la quasi-equivalenza tra la legge e il regolamento di attuazione disattende<br />
le argomentazioni che il Governo svolge in favore dell’applicabilità al caso di<br />
specie della Auer deference».<br />
Escluso, dunque, che all’intepretive rule del 2001 sia dovuta la Auer deference,<br />
la Corte di chiede se – diversamente – vi si possa ravvisare un’interpretazione<br />
vincolante alla stregua del precedente Chevron. La conclusione è negativa,<br />
perché difetta, nel caso di specie, di qualsivoglia delega interpretativa da<br />
parte del Congresso ed il Ministro ha agito motu proprio. Anzi, i poteri che il<br />
CSA conferisce al Ministro della Giustizia sono assai limitati, da esercitare <strong>sec</strong>ondo<br />
specifiche modalità. In particolare, il potere di classificare le controlled<br />
substances nelle cinque tabelle deve essere esercitato dal Ministro nel rispetto<br />
di una dettagliata procedura. Quanto alla potestà regolamentare dell’Attorney<br />
General, deve essere limitata alla disciplina della «registration» e del «controllo»<br />
e comunque funzionale all’«efficace esercizio delle sue funzioni» previste<br />
dalla legge. Il controllo ministeriale ai sensi del CSA, quindi, è assolutamente<br />
circoscritto e settoriale.<br />
L’aporia di fondo che inficia il quadro argomentativo del Governo emerge,<br />
ad avviso della Corte, proprio con specifico riferimento all’esercizio ministeriale<br />
dei poteri di rilascio e revoca della registration. L’interpretive rule pretende<br />
di incriminare l’utilizzo di controlled substances per il suicidio medicalmente<br />
assistito, ben al di là del potere – conferito dalla legge al Ministro della Giustizia<br />
– di revocare o concedere la registration. Infatti, l’interpretive rule afferma<br />
espressamente che l’assistenza al suicidio non costituisce «uno scopo medico<br />
legittimo» e che fornire controlled substances per prestare assistenza a un<br />
suicidio rappresenta una violazione del CSA. Violazione, appunto, penalmente<br />
rilevante e pesantemente sanzionata da quest’ultimo ( 44 ). Se la prospettazione<br />
dell’E<strong>sec</strong>utivo fosse esatta, il potere di revocare la registration implicherebbe<br />
anche il più penetrante potere di qualificare come reato la condotta del medico.<br />
Se questa «lettura» del CSA fosse fondata, si dovrebbe annoverare il Ministro<br />
della Giustizia tra le fonti di produzione del diritto <strong>penale</strong>, con una conseguente,<br />
radicale immutazione – peraltro del tutto implicita – degli equilibri costituzionali:<br />
«il Congresso, ha ritenuto questa Corte, non altera le linee fondamentali<br />
di un complesso normativo, servendosi di espressioni vaghe o di di-<br />
( 44 ) V., sul punto, <strong>21</strong> U.S.C. 841.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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