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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

ranza, il Ministro avrebbe operato una sorta di frode delle etichette: «le parole<br />

dell’interpretive rule provengono dal Congresso, non dal Ministro della Giustizia,<br />

e la quasi-equivalenza tra la legge e il regolamento di attuazione disattende<br />

le argomentazioni che il Governo svolge in favore dell’applicabilità al caso di<br />

specie della Auer deference».<br />

Escluso, dunque, che all’intepretive rule del 2001 sia dovuta la Auer deference,<br />

la Corte di chiede se – diversamente – vi si possa ravvisare un’interpretazione<br />

vincolante alla stregua del precedente Chevron. La conclusione è negativa,<br />

perché difetta, nel caso di specie, di qualsivoglia delega interpretativa da<br />

parte del Congresso ed il Ministro ha agito motu proprio. Anzi, i poteri che il<br />

CSA conferisce al Ministro della Giustizia sono assai limitati, da esercitare <strong>sec</strong>ondo<br />

specifiche modalità. In particolare, il potere di classificare le controlled<br />

substances nelle cinque tabelle deve essere esercitato dal Ministro nel rispetto<br />

di una dettagliata procedura. Quanto alla potestà regolamentare dell’Attorney<br />

General, deve essere limitata alla disciplina della «registration» e del «controllo»<br />

e comunque funzionale all’«efficace esercizio delle sue funzioni» previste<br />

dalla legge. Il controllo ministeriale ai sensi del CSA, quindi, è assolutamente<br />

circoscritto e settoriale.<br />

L’aporia di fondo che inficia il quadro argomentativo del Governo emerge,<br />

ad avviso della Corte, proprio con specifico riferimento all’esercizio ministeriale<br />

dei poteri di rilascio e revoca della registration. L’interpretive rule pretende<br />

di incriminare l’utilizzo di controlled substances per il suicidio medicalmente<br />

assistito, ben al di là del potere – conferito dalla legge al Ministro della Giustizia<br />

– di revocare o concedere la registration. Infatti, l’interpretive rule afferma<br />

espressamente che l’assistenza al suicidio non costituisce «uno scopo medico<br />

legittimo» e che fornire controlled substances per prestare assistenza a un<br />

suicidio rappresenta una violazione del CSA. Violazione, appunto, penalmente<br />

rilevante e pesantemente sanzionata da quest’ultimo ( 44 ). Se la prospettazione<br />

dell’E<strong>sec</strong>utivo fosse esatta, il potere di revocare la registration implicherebbe<br />

anche il più penetrante potere di qualificare come reato la condotta del medico.<br />

Se questa «lettura» del CSA fosse fondata, si dovrebbe annoverare il Ministro<br />

della Giustizia tra le fonti di produzione del diritto <strong>penale</strong>, con una conseguente,<br />

radicale immutazione – peraltro del tutto implicita – degli equilibri costituzionali:<br />

«il Congresso, ha ritenuto questa Corte, non altera le linee fondamentali<br />

di un complesso normativo, servendosi di espressioni vaghe o di di-<br />

( 44 ) V., sul punto, <strong>21</strong> U.S.C. 841.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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