Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E paolo pittaro<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
204<br />
Art. 7 Cost.:<br />
«Il sistema governativo della Repubblica d’Albania si fonda sulla separazione<br />
e sull’equilibro tra il potere legislativo, e<strong>sec</strong>utivo e giudiziario».<br />
Art. 15 Cost.:<br />
«1. I diritti e le libertà fondamentali della persona sono indivisibili, inalienabili<br />
ed inviolabili e costituiscono il fondamento dell’intero ordine giuridico.<br />
«2. Gli organi del pubblico potere, in adempimento dei loro doveri, devono<br />
rispettare i diritti e le libertà fondamentali della persona, nonché contribuire<br />
nella loro realizzazione».<br />
Art. 17 Cost.:<br />
«1. Le limitazioni dei diritti e delle libertà previste in questa Costituzione<br />
possono essere poste solo dalla legge e per un interesse pubblico, ovvero per la<br />
tutela dei diritti di terzi. La limitazione deve essere proporzionata alla necessità<br />
che l’ha dettata.<br />
«2. Tali limitazioni non possono violare l’essenza delle libertà e dei diritti, e<br />
in nessun caso possono superare i limiti stabili dalla Convenzione Europea dei<br />
Diritti dell’Uomo».<br />
Art. 25 Cost.:<br />
«Nessuno può essere sottoposto alla tortura, ad una pena o ad un trattamento<br />
crudele, disumano o degradante».<br />
Art. 27 Cost.:<br />
«1. Nessuno può essere privato della libertà personale ad eccezione delle<br />
ipotesi, e solo <strong>sec</strong>ondo le procedure, previste dalla legge.<br />
«2. La libertà personale non può essere limitata ad eccezione delle seguenti<br />
ipotesi:<br />
a) quando è stato condannato alla pena detentiva da un tribunale competente;<br />
b) quando non è stato adempiuto un ordine legittimo del tribunale ovvero<br />
un dovere imposto dalla legge;<br />
c) quando sussistono sospetti legittimi che è stato commesso un illecito<br />
<strong>penale</strong>, ovvero per prevenirne il compimento o l’allontanamento dopo il suo<br />
compimento;<br />
d) quando il minore deve essere sorvegliato, al fine di una sua rieducazione<br />
o per l’accompagnamento davanti agli organi competenti;<br />
e) quando la persona è affetta da una malattia infettiva oppure è incapace<br />
mentale, ovvero è socialmente pericoloso;<br />
f) quando c’è un ingresso illegittimo nei confini statali, nonché nelle ipotesi<br />
di confino o di estradizione;