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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

384<br />

teria <strong>penale</strong> militare sono, quindi, orientate a chiarire gli esatti confini tra reati<br />

militari e reati comuni e tra giurisdizione militare e civile, conservando però<br />

nella prima tutte le guarentigie previste nella <strong>sec</strong>onda ( 74 ).<br />

Majno chiede consiglio a Carrara sull’opportunità di intraprendere un tale<br />

genere di studi, e si domanda se questi ultimi, su cui si arrovella da tempo,<br />

possano davvero essere proficui ( 75 ). Purtroppo, al momento non è stato ancora<br />

possibile rinvenire l’eventuale risposta di Carrara. Resta però il fatto che<br />

Majno non è del tutto solo nel percorrere questa strada, invero poco frequentata<br />

dai penalisti italiani. Anche il suo maestro Buccellati, già all’indomani dell’entrata<br />

in vigore del nuovo codice <strong>penale</strong> militare del Regno d’Italia (1870),<br />

si occupa della materia, tracciando prospettive di riforma ( 76 ). Per Buccellati la<br />

legislazione militare deve essere ricondotta sotto i principi della legge ordinaria,<br />

aggiornati dalla scienza criminalistica moderna ( 77 ), assicurando al giudizio<br />

( 74 ) «Una distinzione precisa dei reati militari dai comuni <strong>sec</strong>ondo il concetto [parola illeggibile]<br />

– una analisi ontologica delle infrazioni dell’ordine militare – la giusta distribuzione delle<br />

competenze fra le autorità ordinarie e le militari – la composizione dei tribunali militari e le procedure<br />

regolate per modo da non togliere all’innocenza dei militari le guarentigie di cui gode la<br />

innocenza degli altri cittadini – mi parrebbero argomenti di verî e utilissimi studî. Sulla giustizia<br />

militare corrono senza contestazione per la bocca di molti ragionamenti cui si ribella talvolta il<br />

senso comune, e talvolta il senso morale. ... Ma quando la ripugnanza non è delle azioni che si<br />

vogliono colpire, bensì delle repressioni che la giustizia intende loro infliggere, e dei mezzi coi<br />

quali la giustizia intende alla loro giudiziale contestazione, io non concepisco la possibilità di un<br />

ragionamento valevole a soffocare le voci del sentimento» (ibidem).<br />

( 75 ) Ibidem.<br />

( 76 ) In una serie di comunicazioni e memorie lettere all’Istituto Lombardo ne studia genesi,<br />

pene, soggetti e prigioni: A. Buccellati, Il Codice Penale per l’esercito del regno d’Italia posto in<br />

vigore il 15 febbrajo 1870. Memoria del M.E. prof. Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale<br />

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. III, p. I, Milano 1870, 405-413; Id., Pena militare.<br />

Memoria del M.E. prof. Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e<br />

Lettere, s. II, v. IV, Milano 1871, 80-103, 114-128; Id., Prigioni. Memoria del M.E. professore<br />

Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. V, Milano<br />

1872, 5-19; Id., Reclusione militare. Scopo di questa istituzione e mezzi per conseguirlo. Organamento<br />

gerarchico e regime interno. Memoria del M.E. professore Antonio Buccellati, inRendiconti<br />

del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. V, Milano 1872, 104-113; Id.,<br />

Reclusione militare. – Studio psicologico, cura igienica ed economia dei reclusi. Memoria del M.E.<br />

professore Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s.II,<br />

v. V, Milano 1872, 674-693.<br />

( 77 ) In termini di applicazione della pena, imputabilità, reato tentato e mancato, complicità,<br />

recidiva, estinzione di reati e pene, Buccellati, Il Codice <strong>penale</strong>, cit., 409-410, e Id., Pena militare,<br />

cit., passim. Buccellati considera la società militare come «specificazione» della società civile.<br />

Quest’ultimo è compreso nel più ampio ordine giuridico, che a sua volta è incluso nel più vasto<br />

«ordine morale». Secondo il procedere classico di Buccellati, anche il <strong>penale</strong> militare deve<br />

realizzare il sommo principio della conservazione dell’ordine, questa volta giuridico-militare. La

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