Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
272<br />
1. ergastolo o pena di morte ( 7 );<br />
2. pena detentiva;<br />
3. pena pecuniaria;<br />
A chi ha commesso una contravvenzione <strong>penale</strong> si applicano le seguenti pene principali:<br />
1. pena detentiva;<br />
2. pena pecuniaria.<br />
Quando previsto da apposite disposizioni del presente codice la pena detentiva e la pena pecuniaria<br />
si applicano congiuntamente.<br />
30. Pene accessorie ( 8 ). – A chi ha commesso crimini o contravvenzioni penali, assieme alla<br />
pena principale, si possono applicare una o più delle seguenti pene accessorie:<br />
1. interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche;<br />
2. confisca degli strumenti che servirono a commettere l’illecito <strong>penale</strong> e delle cose che<br />
ne costituiscono il profitto;<br />
3. interdizione dalla guida di autoveicoli;<br />
4. privazione delle decorazioni e di altre onorificenze;<br />
5. interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte;<br />
6. interdizione dall’esercizio di uffici direttivi presso le persone giuridiche;<br />
7. interdizione da una o più unità amministrative;<br />
8. espulsione dal territorio;<br />
9. pubblicazione della sentenza.<br />
Il tribunale, in ipotesi particolari, quando l’applicazione delle pene principali è ritenuta inadeguata<br />
e la pena prevista dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre<br />
pene più lievi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria.<br />
31. Ergastolo ( 9 ). – La pena dell’ergastolo è inflitta con sentenza del tribunale per la commissione<br />
di un crimine grave.<br />
La pena dell’ergastolo non può essere inflitta alle donne e a chi nel momento della commissione<br />
del crimine non aveva compiuto i diciotto anni.<br />
La pena dell’ergastolo è prevista dalle disposizioni della parte speciale del presente codice.<br />
32. Reclusione. – La pena della reclusione per i crimini si estende da cinque giorni a venticinque<br />
anni.<br />
La pena della reclusione per le contravvenzioni penali si estende da cinque giorni a due anni.<br />
33. Modalità di espiazione dell’ergastolo e della reclusione. – La pena dell’ergastolo e della reclusione<br />
va espiata in uno degli istituti a ciò destinati.<br />
( 7 ) La pena di morte è stata soppressa dalla l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 8 ) Il punto 2 è stato modificato dall’art. 3 l. 19 giugno 2003 n. 9086. Il punto 1 è stato modificato<br />
dall’art. 3 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 9 ) I paragrafi I e II, nonché la rubrica dell’articolo, sono stati modificati dall’art. 79 l. 24<br />
gennaio 2001 n. 8733.