Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
questro o dalla tenuta in ostaggio, senza che sia stato raggiunto lo scopo del crimine e quando non<br />
sia stata inflitta tortura o altri danni alla salute, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />
109/b. Costrizione mediante minaccia o violenza per la consegna del patrimonio ( 41 ). – Costringere<br />
mediante minaccia oppure mediante l’uso della violenza per compiere od omettere<br />
una determinata azione, per conseguire illegittimamente beni oppure qualunque altra forma di<br />
vantaggio, per sé o altri, è punito con la pena detentiva da due a otto anni e con la pena pecuniaria<br />
da seicentomila a tre milioni di lek.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto con l’uso oppure con la minaccia di usare armi, tortura,<br />
atti disumani e degradanti che hanno causato danni alla salute, è punito con la pena detentiva<br />
da sette fino a quindici anni e con la pena pecuniaria da due a cinque milioni di lek.<br />
Quando dal fatto è derivata la morte, questo è punito con l’ergastolo e con la pena pecuniaria<br />
da cinque a dieci milioni di lek.<br />
110. Privazione illegittima della libertà ( 42 ). – La privazione illegittima della libertà della persona<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino ad un anno.<br />
Quando tale fatto è accompagnato da gravi sofferenze fisiche o è compiuto in concorso, ovvero<br />
contro più persone o più di una volta, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />
110/a. Tratta di persone ( 43 ). – Reclutare, trasportare, trasferire, nascondere oppure accogliere<br />
persone tramite la minaccia o l’uso della violenza, oppure tramite altre forme di costrizione,<br />
di sequestro, di raggiro o di abuso del dovere o approfittando della condizione sociale, fisica o<br />
psichica, ovvero dare o conseguire pagamenti o altri vantaggi, per ottenere l’approvazione di<br />
una persona che controlla un’altra, al fine di sfruttare la prostituzione altrui o altre forme di<br />
sfruttamento sessuale, il lavoro ovvero i servizi obbligatori, la schiavitù o altre forme simili alla<br />
schiavitù, di utilizzare oppure di espiantare organi, nonché di qualunque altra forma di sfruttamento,<br />
sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni e con la pena pecuniaria da<br />
due a cinque milioni di lek.<br />
Organizzare, dirigere e finanziare la tratta di persone sono puniti con la pena detentiva da<br />
sette a quindici anni e con la pena pecuniaria da quattro a sei milioni di lek.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero è accompagnato<br />
dal maltrattamento e dalla costrizione, con violenza fisica o psichica, al fine di far compiere<br />
alla persona offesa qualsiasi atto, ovvero quando comporta gravi conseguenze per la sua salute, è<br />
punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da sei milioni<br />
a otto milioni di lek.<br />
Quando il fatto ha comportato la morte dell’offeso, è punito con la pena detentiva non inferiore<br />
a venti anni o con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da sette a dieci milioni di lek.<br />
Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto tramite l’abuso di una funzione statale o di un servizio<br />
pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicate sono aumentate di un quarto.<br />
( 41 ) Articolo aggiunto dall’art. 11 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 42 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 27 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 43 ) Articolo modificato dall’art. 1 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
289