Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
308<br />
<strong>21</strong>4. Predisposizione di informazioni. – Procurarsi informazioni segrete di carattere militare o<br />
di ogni altro genere, allo scopo di cederle ad una potenza straniera, per ledere l’indipendenza<br />
del paese, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />
<strong>21</strong>5. Danneggiamento dei mezzi volti alla difesa. – La distruzione o il danneggiamento di<br />
mezzi, di strumenti, d’apparecchiature, dell’armamento, della tecnica militare o degli obiettivi di<br />
difesa militari, allo scopo di ridurre la capacità di difesa del paese, sono puniti con la pena detentiva<br />
da cinque a quindici anni.<br />
<strong>21</strong>6. Predisposizione di mezzi per la distruzione della tecnica militare. – La produzione o la<br />
conservazione di mezzi per distruggere o danneggiare gli strumenti, le apparecchiature, l’armamento,<br />
i mezzi della tecnica militare o gli obiettivi di difesa militare, allo scopo di ridurre la capacità<br />
di difesa del paese, sono punite con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
<strong>21</strong>7. Conseguimento di ricompense. – Ottenere o accordarsi per ottenere una ricompensa o<br />
altri vantaggi materiali, ovvero per compiere realizzare a favore di stati o di potenze straniere<br />
uno dei crimini previsti in questa sezione, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />
<strong>21</strong>8. Messa al servizio di stati stranieri. – Mettersi al servizio di uno stato o di una potenza<br />
straniera da parte di qualsiasi cittadino albanese, allo scopo di compiere illeciti contro l’indipendenza<br />
e l’integrità della Repubblica d’Albania, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />
Sezione II<br />
Dei crimini contro l’ordine costituzionale<br />
<strong>21</strong>9. Attentato ( 83 ). – Il compimento di omicidi, rapimenti, torture o altri atti di violenza<br />
contro i rappresentanti di grado più elevato dello Stato, allo scopo di sovvertire l’ordine costituzionale,<br />
è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni oppure con l’ergastolo.<br />
220. Complotto. – L’adozione di decisioni e la realizzazione di condizioni materiali da parte<br />
di un gruppo di persone, per compiere un attentato, sono punite con la pena detentiva da cinque<br />
a quindici anni.<br />
2<strong>21</strong>. Insurrezione ( 84 ). – La partecipazione ad azioni di massa violente, come la realizzazione<br />
di ostacoli o di barricate per ostacolare le forze dell’ordine, la resistenza armata oppure il loro<br />
disarmo, l’occupazione di edifici con l’uso della forza, il compimento di saccheggi, la raccolta e<br />
la messa a disposizione di armi, munizioni e persone, la creazione di agevolazioni agli insorti,<br />
compiute per sovvertire l’ordine costituzionale, è punita con la pena detentiva da quindici a<br />
venticinque anni.<br />
La partecipazione come guida od organizzatore alle azioni summenzionate è punita con l’ergastolo.<br />
( 83 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 84 ) Il paragrafo II dell’articolo è stato modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.