02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

sunzione e l’uso di queste sostanze, in contrasto con le relative disposizioni legali, da parte di<br />

chi, a causa del proprio dovere amministra sostanze narcotiche e psicotrope, è punito da tre fino<br />

a sette anni.<br />

284. Coltivazione di piante narcotiche ( 111 ). – La coltivazione di piante che servono, oppure è<br />

noto che servano, alla produzione e all’estrazione di sostanze narcotiche e psicotrope, senza licenza<br />

e autorizzazione legale, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da cinque a dieci anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di queste attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

284/a. Organizzazione e direzione di organizzazioni criminali ( 112 ). – Organizzare, dirigere e<br />

finanziare organizzazioni criminali, al fine di coltivare o di produrre oppure di fabbricare, ovvero<br />

di trafficare illegalmente sostanze stupefacenti, sono puniti con la pena detentiva da dieci a<br />

venti anni.<br />

Creare le condizioni oppure agevolare simili attività, da parte di chi esercita una funzione<br />

pubblica, sono puniti con la pena detentiva da cinque fino a quindici anni.<br />

284/b. Cooperazione per scoprire crimini ( 113 ). – La persona arrestata o condannata per uno<br />

degli illeciti penali connessi al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di clandestini, alla prostituzione<br />

oppure per illeciti penali compiuti da organizzazioni criminali, la quale collabora e<br />

aiuta gli organi inquirenti nel contrastarli oppure, a <strong>sec</strong>onda del caso, nell’individuare altre persone<br />

che commettono crimini simili, non può essere punito oltre la metà della pena prevista per<br />

il proprio illecito. In ipotesi particolari, quando concorrono anche circostanze attenuanti in suo<br />

favore, può essere esclusa dalla pena.<br />

284/c. Produzione e fabbricazione di sostanze narcotiche e psicotrope ( 114 ). – La produzione, la<br />

fabbricazione, l’estrazione, la raffinazione, la preparazione senza licenza oppure superandone i<br />

limiti, di sostanze narcotiche e psicotrope, sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici<br />

anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da sette a quindici anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di questa attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

284/d. Produzione, commercio e uso illegittimo di precursori ( 115 ). – La produzione, l’impor-<br />

( 111 )L’art. 66 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato i paragrafi I e III ed ha aggiunto il<br />

paragrafo II.<br />

( 112 ) Articolo inserito dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279.<br />

( 113 ) Articolo inserito dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279.<br />

( 114 ) Articolo inserito dall’art. 67 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 115 ) Articolo inserito dall’art. 67 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

3<strong>21</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!