Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
314<br />
codice, può ottenere l’esclusione dall’e<strong>sec</strong>uzione della pena oppure una sua attenuazione, <strong>sec</strong>ondo<br />
le regole previste dall’art. 28 del presente codice, ove denunci e presti la propria collaborazione<br />
nel procedimento <strong>penale</strong> per questi fatti.<br />
Il tribunale, ai fini dell’adozione di tale provvedimento, tiene conto anche del tempo in cui è<br />
stata presentata la denuncia e del verificarsi o meno delle conseguenze dell’illecito.<br />
246. Usurpazione di un titolo o di un dovere statale. – L’usurpazione di un titolo o di un dovere<br />
statale, con il compimento di azioni che spettano al detentore del titolo o del dovere, costituisce<br />
una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni.<br />
Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />
diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a cinque anni.<br />
247. Uso illegittimo di una divisa. – L’uso illegittimo di una divisa, di un documento o di un<br />
segno distintivo, che indicano la qualifica di un impiegato che adempie un dovere statale o un<br />
servizio pubblico, accompagnato da azioni illegittime, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />
diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a cinque anni.<br />
Sezione II<br />
Degli illeciti penali contro l’attività statale compiuti da impiegati statali o in servizio pubblico<br />
248. Abuso d’ufficio ( 100 ). – Compiere od omettere dolosamente azioni od omissioni, in contrasto<br />
con la legge, costituendo un’inadempienza allo svolgimento regolare dell’ufficio da parte<br />
di chi esercita funzioni pubbliche, quando ha comportato per sé o altri utilità materiali o immateriali<br />
ingiuste, ovvero quando ha leso gli interessi legittimi dello Stato, dei cittadini e delle altre<br />
persone giuridiche, ove non costituisca altro illecito <strong>penale</strong>, sono puniti con la pena detentiva da<br />
sei mesi a cinque anni e con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione di lek.<br />
249. Esercizio della funzione dopo la sua cessazione. – La pro<strong>sec</strong>uzione dell’esercizio di una<br />
funzione statale o di un servizio pubblico, da parte della persona che è stata messa a conoscenza<br />
del provvedimento o della circostanza che ha fatto cessare il loro esercizio, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
250. Compimento di atti arbitrari. – Compiere atti o impartire ordini arbitrari, che ledono la<br />
libertà dei cittadini, da parte di un impiegato incaricato di una funzione statale o di un pubblico<br />
servizio, durante l’esercizio del suo dovere, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />
pena detentiva fino a sette anni.<br />
( 100 ) Articolo modificato dall’art. <strong>21</strong> l. 16 settembre 2004 n. 9275.