02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

314<br />

codice, può ottenere l’esclusione dall’e<strong>sec</strong>uzione della pena oppure una sua attenuazione, <strong>sec</strong>ondo<br />

le regole previste dall’art. 28 del presente codice, ove denunci e presti la propria collaborazione<br />

nel procedimento <strong>penale</strong> per questi fatti.<br />

Il tribunale, ai fini dell’adozione di tale provvedimento, tiene conto anche del tempo in cui è<br />

stata presentata la denuncia e del verificarsi o meno delle conseguenze dell’illecito.<br />

246. Usurpazione di un titolo o di un dovere statale. – L’usurpazione di un titolo o di un dovere<br />

statale, con il compimento di azioni che spettano al detentore del titolo o del dovere, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />

diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

247. Uso illegittimo di una divisa. – L’uso illegittimo di una divisa, di un documento o di un<br />

segno distintivo, che indicano la qualifica di un impiegato che adempie un dovere statale o un<br />

servizio pubblico, accompagnato da azioni illegittime, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />

diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

Sezione II<br />

Degli illeciti penali contro l’attività statale compiuti da impiegati statali o in servizio pubblico<br />

248. Abuso d’ufficio ( 100 ). – Compiere od omettere dolosamente azioni od omissioni, in contrasto<br />

con la legge, costituendo un’inadempienza allo svolgimento regolare dell’ufficio da parte<br />

di chi esercita funzioni pubbliche, quando ha comportato per sé o altri utilità materiali o immateriali<br />

ingiuste, ovvero quando ha leso gli interessi legittimi dello Stato, dei cittadini e delle altre<br />

persone giuridiche, ove non costituisca altro illecito <strong>penale</strong>, sono puniti con la pena detentiva da<br />

sei mesi a cinque anni e con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione di lek.<br />

249. Esercizio della funzione dopo la sua cessazione. – La pro<strong>sec</strong>uzione dell’esercizio di una<br />

funzione statale o di un servizio pubblico, da parte della persona che è stata messa a conoscenza<br />

del provvedimento o della circostanza che ha fatto cessare il loro esercizio, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

250. Compimento di atti arbitrari. – Compiere atti o impartire ordini arbitrari, che ledono la<br />

libertà dei cittadini, da parte di un impiegato incaricato di una funzione statale o di un pubblico<br />

servizio, durante l’esercizio del suo dovere, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a sette anni.<br />

( 100 ) Articolo modificato dall’art. <strong>21</strong> l. 16 settembre 2004 n. 9275.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!