Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
13. Nesso causale. – Nessuno è penalmente responsabile quando, tra la sua azione od omissione<br />
e le conseguenze o la possibilità della loro verificazione, manca il nesso causale.<br />
14. Colpevolezza. – Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla<br />
legge come illecito <strong>penale</strong>, se il fatto non è stato commesso con colpevolezza.<br />
È colpevole la persona che compie il fatto con dolo o con colpa.<br />
15. Dolo. – L’illecito <strong>penale</strong> è commesso con dolo quando l’agente ha previsto le conseguenze<br />
dell’illecito <strong>penale</strong> e ha voluto il loro verificarsi oppure, nonostante le abbia previste e non le<br />
abbia volute, con coscienza ha permesso il loro verificarsi.<br />
16. Colpa. – L’illecito <strong>penale</strong> è commesso con colpa quando l’agente, nonostante non abbia<br />
voluto le conseguenze, ha previsto la possibilità del loro verificarsi e con imprudenza ha sperato<br />
di evitarle oppure quando non le ha previste, sebbene <strong>sec</strong>ondo le circostanze ne avesse la possibilità<br />
e avrebbe dovuto prevederle.<br />
17. Inimputabilità per vizio di mente. – Non è penalmente responsabile chi al momento della<br />
commissione del fatto era affetto da disturbo psichico o neuropsichico, che gli ha fatto perdere<br />
totalmente l’equilibro mentale, e di conseguenza non è stato in grado di controllare le proprie<br />
azioni od omissioni e neppure di comprendere che stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>.<br />
È imputabile chi al momento della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> era affetto da disturbo<br />
psichico o neuropsichico tale da far scemare il suo equilibro mentale per comprendere e controllare<br />
completamente le proprie azioni od omissioni; tuttavia, il tribunale tiene conto di questa<br />
circostanza nello stabilire la pena nella sua specie ed entità.<br />
18. Illecito <strong>penale</strong> commesso in stato di ubriachezza. – Non è esente da responsabilità chi ha<br />
commesso l’illecito <strong>penale</strong> in stato di ubriachezza.<br />
Quando l’ubriachezza è derivata da caso fortuito e l’equilibro mentale è scemato, si tiene<br />
conto di questa circostanza per la diminuzione della pena.<br />
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere l’illecito <strong>penale</strong>, si tiene conto di questa<br />
circostanza per un aumento della pena.<br />
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando l’illecito <strong>penale</strong> è stato commesso sotto<br />
l’effetto di sostanze narcotiche o di altre sostanze eccitanti.<br />
19. Legittima difesa. – Non è penalmente responsabile chi ha commesso il fatto per esservi<br />
stato costretto per difendere la vita, la salute, i diritti e gli interessi propri o altrui, contro un’offesa<br />
ingiusta, reale e attuale, a condizione che le caratteristiche della difesa siano proporzionate<br />
alla pericolosità dell’offesa.<br />
Tale evidente mancata coincidenza costituisce violazione dei limiti della legittima difesa.<br />
20. Stato di necessità. – Non è penalmente responsabile chi ha commesso il fatto perché costretto<br />
dalla necessità di affrontare un pericolo reale e attuale che minacci lui, un’altra persona o<br />
il patrimonio da un danno grave non altrimenti evitabile, a condizione che non sia stato da lui<br />
provocato e il danno causato non sia maggiore del danno subito.<br />
<strong>21</strong>. Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere. – Non è penalmente responsabile chi<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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