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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

314. Uso della violenza durante le indagini. – L’uso della violenza da parte della persona incaricata<br />

dello sviluppo delle indagini per obbligare il cittadino a rendere una dichiarazione, una<br />

testimonianza oppure ad ammettere la propria colpevolezza o quella di altri, è punito con la pena<br />

detentiva da tre a dieci anni.<br />

315. Pronuncia di una sentenza ingiusta. – La pronuncia di un sentenza definitiva, che si sa<br />

essere ingiusta, è punita con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

316. Resistenza e percosse ad un giudice. – La resistenza con l’uso della violenza, le percosse<br />

e gli altri atti violenti rivolti ad un giudice od ai membri del collegio giudicante, al procuratore,<br />

all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una causa, per ostacolarlo nell’adempimento<br />

oppure a causa del suo dovere, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a sette anni.<br />

317. Minaccia ad un giudice. – La minaccia rivolta ad un giudice oppure ai membri del collegio<br />

giudicante, al procuratore, all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una<br />

causa, a cagione della loro attività, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

318. Offesa ad un giudice. – L’offesa rivolta ad un giudice oppure ai membri del collegio giudicante,<br />

al procuratore, all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una causa, a<br />

cagione della loro attività, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

319. Corruzione attiva di un giudice, procuratore e di altri funzionari della giustizia ( 131 ). –<br />

Promettere, proporre od offrire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio<br />

illegittimo, per sé o altri, ad un giudice, procuratore oppure a qualunque altro impiegato degli<br />

organi della giustizia, al fine di compiere o di omettere un’azione connessa con il proprio ufficio<br />

o funzione, sono puniti con la pena detentiva da uno a quattro anni e con la pena pecuniaria da<br />

quattrocentomila a due milioni di lek.<br />

319/a. Corruzione passiva di un giudice, procuratore e di altri funzionari del diritto ( 132 ). – Richiedere<br />

o acquisire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio illegittimo,<br />

oppure una promessa volta a tal fine, per sé o altri, ovvero accettare un’offerta o promessa, che<br />

derivano da un vantaggio illegittimo, da parte di un giudice, un procuratore o altri funzionari<br />

degli organi della giustizia, per compiere od omettere un’azione connessa al proprio ufficio o<br />

funzione, sono puniti con la pena detentiva da tre a dieci anni e con la pena pecuniaria da trecentomila<br />

a quattro milioni di lek.<br />

320. Ostacoli all’e<strong>sec</strong>uzione delle sentenze del tribunale. – Occultare, alienare, consumare,<br />

danneggiare o distruggere oggetti per i quali è stata adottata una sentenza da parte del tribunale,<br />

( 131 ) Articolo modificato dall’art. 30 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 132 ) Articolo aggiunto dall’art. 31 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

329

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