Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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adelmo manna<br />
L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
Va a questo proposito, in primo luogo, osservato come il codice <strong>penale</strong> albanese<br />
non adotti più il sistema c.d. del doppio binario, ove cioè, come ancora,<br />
purtroppo, avviene da noi, alla pena si aggiunge la misura di sicurezza, nelle<br />
ipotesi di imputabili ed anche semi-imputabili, socialmente pericolosi, sistema<br />
giustamente criticato proprio perché, ad onta delle «etichette», conduce,<br />
nella realtà, ad un inammissibile duplicato di repressione ( 28 ).<br />
Il legislatore albanese, invece, prevede soltanto l’irrogazione della pena<br />
(che comprende l’ergastolo, la pena detentiva, quella pecuniaria, e le pene accessorie)<br />
per gli imputabili ed i semi-imputabili, mentre per i non-imputabili,<br />
nonché per i minori che vanno esclusi dalla pena, una serie di «Misure sanitarie<br />
ed educative», di cui all’art. 46.<br />
Sembra, pertanto, potersi arguire come il legislatore albanese abbia ritenuto<br />
di adottare il sistema migliore in tema di rapporti tra pene e misure di sicurezza,<br />
cioè quello che utilizza queste ultime, quali «alternative» alla pena, soltanto<br />
per una ristretta cerchia di soggetti, bisognosi principalmente di cura,<br />
ovverosia i non-imputabili ( 29 ).<br />
Si può quindi affermare che tra i due estremi della «sicurezza» e del «miglioramento»,<br />
il codice <strong>penale</strong> albanese abbia decisamente optato per quest’ultimo<br />
aspetto, tanto è vero che le misure sanitarie ed educative non solo sono di<br />
applicazione discrezionale, ma hanno come presupposti la commissione di un<br />
illecito <strong>penale</strong> e la non imputabilità (tranne l’ipotesi dei minori che vanno<br />
esclusi dalla pena), per cui scompare del tutto il tradizionale presupposto della<br />
pericolosità sociale, purtroppo ancora presente nel codice <strong>penale</strong> italiano, nonostante<br />
che sia sempre più diffusa la convinzione che si tratti di un «concetto<br />
privo di un autentico fondamento scientifico» ( 30 ).<br />
Residua, tuttavia, ancora un aspetto tipico di illiberalità delle misure di sicurezza<br />
anche nel codice <strong>penale</strong> albanese, ovverosia la mancata previsione di<br />
un termine massimo di durata, giacché èprevisto, come di norma, soltanto il<br />
( 28 ) Cfr., in tal senso, in particolare, Musco, La misura di sicurezza detentiva - Profili storici<br />
e costituzionali, Milano, 1978, 135 ss. e 169 ss.<br />
( 29 ) Questo sistema, risalente addirittura al v. Liszt, Ueber den Einfluss der soziologischen<br />
und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in Strafrechtliche Aufsaetze<br />
und Vortraege, II, Berlin, 1905, 85 ss., è stato anche nella dottrina italiana giustamente sostenuto:<br />
cfr., in particolare, Musco, Misure di sicurezza e pericolosità: profili di riforma, inVassalli<br />
(a cura di), Problemi generali di diritto <strong>penale</strong> - Contributo alla riforma, Milano, 1982, 173<br />
ss. e 178; nonché, volendo, anche Manna, L’imputabilità, cit., 82 ss. e 231 ss., con ivi ulteriori<br />
riferimenti sia dottrinari, che ai Progetti di riforma.<br />
( 30 )Così giustamente, nella manualistica, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto <strong>penale</strong>, 1,<br />
Milano, 2001, 244, con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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