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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

Va a questo proposito, in primo luogo, osservato come il codice <strong>penale</strong> albanese<br />

non adotti più il sistema c.d. del doppio binario, ove cioè, come ancora,<br />

purtroppo, avviene da noi, alla pena si aggiunge la misura di sicurezza, nelle<br />

ipotesi di imputabili ed anche semi-imputabili, socialmente pericolosi, sistema<br />

giustamente criticato proprio perché, ad onta delle «etichette», conduce,<br />

nella realtà, ad un inammissibile duplicato di repressione ( 28 ).<br />

Il legislatore albanese, invece, prevede soltanto l’irrogazione della pena<br />

(che comprende l’ergastolo, la pena detentiva, quella pecuniaria, e le pene accessorie)<br />

per gli imputabili ed i semi-imputabili, mentre per i non-imputabili,<br />

nonché per i minori che vanno esclusi dalla pena, una serie di «Misure sanitarie<br />

ed educative», di cui all’art. 46.<br />

Sembra, pertanto, potersi arguire come il legislatore albanese abbia ritenuto<br />

di adottare il sistema migliore in tema di rapporti tra pene e misure di sicurezza,<br />

cioè quello che utilizza queste ultime, quali «alternative» alla pena, soltanto<br />

per una ristretta cerchia di soggetti, bisognosi principalmente di cura,<br />

ovverosia i non-imputabili ( 29 ).<br />

Si può quindi affermare che tra i due estremi della «sicurezza» e del «miglioramento»,<br />

il codice <strong>penale</strong> albanese abbia decisamente optato per quest’ultimo<br />

aspetto, tanto è vero che le misure sanitarie ed educative non solo sono di<br />

applicazione discrezionale, ma hanno come presupposti la commissione di un<br />

illecito <strong>penale</strong> e la non imputabilità (tranne l’ipotesi dei minori che vanno<br />

esclusi dalla pena), per cui scompare del tutto il tradizionale presupposto della<br />

pericolosità sociale, purtroppo ancora presente nel codice <strong>penale</strong> italiano, nonostante<br />

che sia sempre più diffusa la convinzione che si tratti di un «concetto<br />

privo di un autentico fondamento scientifico» ( 30 ).<br />

Residua, tuttavia, ancora un aspetto tipico di illiberalità delle misure di sicurezza<br />

anche nel codice <strong>penale</strong> albanese, ovverosia la mancata previsione di<br />

un termine massimo di durata, giacché èprevisto, come di norma, soltanto il<br />

( 28 ) Cfr., in tal senso, in particolare, Musco, La misura di sicurezza detentiva - Profili storici<br />

e costituzionali, Milano, 1978, 135 ss. e 169 ss.<br />

( 29 ) Questo sistema, risalente addirittura al v. Liszt, Ueber den Einfluss der soziologischen<br />

und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in Strafrechtliche Aufsaetze<br />

und Vortraege, II, Berlin, 1905, 85 ss., è stato anche nella dottrina italiana giustamente sostenuto:<br />

cfr., in particolare, Musco, Misure di sicurezza e pericolosità: profili di riforma, inVassalli<br />

(a cura di), Problemi generali di diritto <strong>penale</strong> - Contributo alla riforma, Milano, 1982, 173<br />

ss. e 178; nonché, volendo, anche Manna, L’imputabilità, cit., 82 ss. e 231 ss., con ivi ulteriori<br />

riferimenti sia dottrinari, che ai Progetti di riforma.<br />

( 30 )Così giustamente, nella manualistica, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto <strong>penale</strong>, 1,<br />

Milano, 2001, 244, con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

231

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