Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
312<br />
scopo di intralciarlo nello svolgimento del dovere o del servizio <strong>sec</strong>ondo la legge, costituisce una<br />
contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei<br />
mesi.<br />
Il medesimo fatto, quando è compito in concorso o esercitando violenza fisica, ovvero più di<br />
una volta, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
236. Resistenza ad un impiegato della polizia di ordine pubblico ( 93 ). – La resistenza fatta ad<br />
un impiegato della polizia di ordine pubblico, allo scopo di intralciarlo nell’adempimento del<br />
dovere <strong>sec</strong>ondo la legge, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
Il medesimo fatto, quando è commesso in concorso o esercitando violenza fisica, ovvero più di<br />
una volta, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva da tre fino a sette anni.<br />
237. Percosse a causa del dovere. – Le percosse o altri atti violenti nei confronti di un impiegato<br />
che compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale o del<br />
servizio, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
238. Minaccia a causa del dovere. – La minaccia seria di omicidio o di lesione grave nei confronti<br />
di un impiegato che compie un dovere statale oppure un servizio pubblico, a causa della<br />
sua attività statale oppure del servizio, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena<br />
pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
239. Offesa a causa del dovere ( 94 ). – L’offesa intenzionale nei confronti di un impiegato che<br />
compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale oppure del servizio,<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino ad un anno.<br />
Il medesimo fatto, quando è commesso pubblicamente o a danno di più persone, ovvero più<br />
di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />
la pena detentiva fino a due anni.<br />
240. Ingiuria a causa del dovere ( 95 ). – L’ingiuria intenzionale nei confronti di un impiegato<br />
che compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale oppure del<br />
servizio, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino ad un anno.<br />
Il medesimo fatto, quando è commesso pubblicamente o a danno di più persone, ovvero più<br />
di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />
la pena detentiva fino a due anni.<br />
241. Ingiuria nei confronti del Presidente della Repubblica. – L’ingiuria intenzionale nei confronti<br />
del Presidente della Repubblica, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a tre anni.<br />
( 93 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 55 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 94 ) Articolo modificato dall’art. 56 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 95 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 57 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.