Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />
S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />
378<br />
Da buon maestro loda, però, la prudenza di chi ha consigliato Majno di omettere<br />
i rilievi critici rivolti a Ellero e Cantù ( 39 ).<br />
Sul tema dell’interpretazione gli appunti di Carrara sono un poco più estesi.<br />
Mentre Majno trova la ragione dell’indirizzo umanitario della giurisprudenza<br />
di diritto comune nella necessità di limitare il rigore della legge, il professore<br />
lucchese l’individua invece «nella libertà di difesa» ( 40 ). Per distinguere poi<br />
l’interpretazione <strong>penale</strong> da quella civile il giovane ricorre alle parole di Romagnosi,<br />
e nello specifico alla distinzione tra interpretazione «applicativa» (<strong>penale</strong>)<br />
e interpretazione «razionalmente induttiva» (civile) tratta dall’opera Assunto<br />
primo della scienza del diritto naturale ( 41 ). Un certo spazio è dedicato anche<br />
al problema della punibilità del comportamento contrario allo spirito della<br />
legge <strong>penale</strong> ma non sanzionato dalla lettera. Contrariamente a Cremani e Carmignani,<br />
Majno opta per una soluzione strettamente legalitaria, che non concede<br />
occasione di arbitrio al giudice ( 42 ). Carrara concorda e a sua volta individua<br />
una duplice ragione, soggettiva e oggettiva, del rigetto dell’analogia: da un<br />
lato la necessità che l’agente abbia coscienza di delinquere, dall’altro l’incertezza<br />
delle interpretazioni giurisprudenziali ( 43 ).<br />
4. Tra libertà e autorità: la comune condanna del sistema. – A colpire ancor<br />
di più il penalista lucchese è un ulteriore brano del lavoro di Majno. L’ultimo<br />
paragrafo del manoscritto, omesso nella pubblicazione, contiene una decisa di-<br />
( 39 ) «L’aggressione di certi nomi (come Cantù Ellero ecc.) poteva in un giovane esordiente<br />
aver sembianza di temerarietà, e crearti antipatia» (lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877,<br />
cit.).<br />
( 40 ) Majno, La tradizione romana, cit., § 4.<br />
( 41 ) Majno specifica peraltro che solo la <strong>sec</strong>onda, a differenza della prima, è suscettibile di<br />
applicazione analogica ed estensiva (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 12).<br />
( 42 ) In questa occasione viene citato Filangieri: «Le leggi devono essere corrette dal legislatore<br />
e non dal magistrato» (ibidem). Sulle convinzioni di Cremani in tema di interpretazione,<br />
cfr.: A. Cavanna, La codificazione <strong>penale</strong> in Italia. Le origini lombarde, Milano 1975, 235-244;<br />
E. Dezza, Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca, inId., Saggi del diritto <strong>penale</strong>,<br />
cit., 13-68 e specialmente 16-22; Id., La scuola penalistica pavese tra Sette e Ottocento, inId.,<br />
Saggi del diritto <strong>penale</strong>, cit., 319-365, in particolare 325-345; Id., Il magistero di Luigi Cremani e<br />
la formazione del giurista a Pavia nell’età delle riforme, inFormare il giurista. Esperienze nell’area<br />
lombarda tra Sette e Ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di M.G. Di Renzo Villata,<br />
Milano 2004, 107-172.<br />
( 43 ) «E bene è stata respinta perché la interpretazione del Giudice non è precognita allo<br />
agente e manca in lui la coscienza a delinquere. Questa è la ragione soggettiva. La ragione oggettiva<br />
è che la interpretazione non fa tranquilli perché nessuno è certo che domani un altro giudice<br />
interpreti ugualmente» (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 12). Sulla teorica carrariana<br />
dell’interpretazione cfr. Delogu, «Vivo o morto», cit., 78-81.