Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
222. Chiamata alle armi o assunzione illegittima del comando. – La chiamata alle armi contro<br />
l’ordine costituzionale, la creazione o l’organizzazione di forze armate in contrasto con la legge,<br />
l’assunzione illegittima del comando delle forze armate per compiere azioni militari, allo scopo<br />
di contrastare l’ordine costituzionale, sono punite con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />
223. Appelli pubblici per compiere atti violenti. – Gli appelli fatti pubblicamente, per compiere<br />
atti violenti contro l’ordine costituzionale, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con<br />
la pena detentiva fino a tre anni.<br />
224. Creazione di partiti e di associazioni anticostituzionali. – La creazione o la partecipazione<br />
a partiti, organizzazioni o associazioni, che mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale<br />
con l’uso della violenza, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />
tre anni.<br />
La ricostituzione di un partito, di un’organizzazione o di un’associazione, sciolti perché anticostituzionali,<br />
oppure la pro<strong>sec</strong>uzione dell’attività in modo occulto o palese, sono punite con la<br />
pena detentiva fino a cinque anni.<br />
225. Diffusione di scritti anticostituzionali. – La diffusione di scritti oppure l’utilizzo di simboli<br />
che appartengono ad un partito, ad un’organizzazione o ad un’associazione anticostituzionale<br />
o che è stata sciolta perché tale, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a tre anni.<br />
La diffusione o l’introduzione nella Repubblica d’Albania di materiali, scritti o simboli dall’estero,<br />
i quali mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale o alla lesione dell’integrità territoriale<br />
del paese, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre<br />
anni.<br />
Capo VI<br />
DEI CRIMINI CHE COMPROMETTONO LE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI<br />
226. Atti violenti contro i rappresentanti di Stati esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />
i capi, i membri del governo, i parlamentari degli stati esteri, i rappresentanti diplomatici o<br />
delle organizzazioni internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica<br />
d’Albania, è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
227. Offesa nei confronti di rappresentanti di Stati esteri. – L’offesa recata ai capi, ai membri<br />
del governo, ai parlamentari degli Stati stranieri, ai rappresentanti diplomatici o delle organizzazioni<br />
internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica d’Albania, è punita<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
228. Atti violenti contro le sedi di rappresentanti esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />
le sedi, le abitazioni, i mezzi di trasporto dei rappresentanti di Stati esteri e delle organizzazioni<br />
internazionali riconosciute, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
o con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
Quando dal fatto sono derivate gravi conseguenze materiali oppure complicazioni nelle relazioni<br />
bilaterali, questo è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
309