02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

222. Chiamata alle armi o assunzione illegittima del comando. – La chiamata alle armi contro<br />

l’ordine costituzionale, la creazione o l’organizzazione di forze armate in contrasto con la legge,<br />

l’assunzione illegittima del comando delle forze armate per compiere azioni militari, allo scopo<br />

di contrastare l’ordine costituzionale, sono punite con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

223. Appelli pubblici per compiere atti violenti. – Gli appelli fatti pubblicamente, per compiere<br />

atti violenti contro l’ordine costituzionale, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a tre anni.<br />

224. Creazione di partiti e di associazioni anticostituzionali. – La creazione o la partecipazione<br />

a partiti, organizzazioni o associazioni, che mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale<br />

con l’uso della violenza, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

tre anni.<br />

La ricostituzione di un partito, di un’organizzazione o di un’associazione, sciolti perché anticostituzionali,<br />

oppure la pro<strong>sec</strong>uzione dell’attività in modo occulto o palese, sono punite con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

225. Diffusione di scritti anticostituzionali. – La diffusione di scritti oppure l’utilizzo di simboli<br />

che appartengono ad un partito, ad un’organizzazione o ad un’associazione anticostituzionale<br />

o che è stata sciolta perché tale, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

La diffusione o l’introduzione nella Repubblica d’Albania di materiali, scritti o simboli dall’estero,<br />

i quali mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale o alla lesione dell’integrità territoriale<br />

del paese, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre<br />

anni.<br />

Capo VI<br />

DEI CRIMINI CHE COMPROMETTONO LE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI<br />

226. Atti violenti contro i rappresentanti di Stati esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />

i capi, i membri del governo, i parlamentari degli stati esteri, i rappresentanti diplomatici o<br />

delle organizzazioni internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica<br />

d’Albania, è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

227. Offesa nei confronti di rappresentanti di Stati esteri. – L’offesa recata ai capi, ai membri<br />

del governo, ai parlamentari degli Stati stranieri, ai rappresentanti diplomatici o delle organizzazioni<br />

internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica d’Albania, è punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

228. Atti violenti contro le sedi di rappresentanti esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />

le sedi, le abitazioni, i mezzi di trasporto dei rappresentanti di Stati esteri e delle organizzazioni<br />

internazionali riconosciute, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Quando dal fatto sono derivate gravi conseguenze materiali oppure complicazioni nelle relazioni<br />

bilaterali, questo è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

309

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!